DIRITTO DI INTERNET

"Framing" e "Deep Link": concetti USA e diritto italiano

I link ai siti: non esageriamo ma… non tutto è vietato!

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In prima battuta devo dire che non sono in linea di principio d'accordo con gli amici Gabriele e Francesco M.; ritengo infatti che - seppur sia auspicabile una sorta di "netiquette" applicata ai link dei vari siti web - sia ben difficile portare in Italia gli stessi principi che regolano le attività sul web negli USA, ai quali, precipuamente, hanno fatto riferimento gli autori citati nel loro articolo "I link ai siti: non tutto è lecito" di Gabriele Faggioli e Francesco M. Landolfi. (http://www3.mondadori.com/miol/dina/SchedaArticoloFromAsp.asp?CodiceArticolo=121941&CodiceTestata=2)

Direi infatti che in prima approssimazione vada fatta una distinzione sia riguardo le varie normative applicabili, sia riguardo l'essenza stessa dell'attività esplicata.

Procedendo secondo un certo ordine logico, direi che la 675/96 sia - al contrario di quanto affermano gli autori citati - soltanto marginalmente applicabile nel caso di specie; in effetti i c.d. "domain name" sono per definizione "pubblici", ovvero ricavabili da elenchi pubblici (i c.d. "domain name server" o dns) e quindi la loro utilizzazione non è soggetta ad alcuna preventiva autorizzazione o comunicazione.

In realtà a mio parere non si tratta di richiedere autorizzazioni, ma soltanto di spiegare esattamente cosa si faccia con dei "dati", e non discostarsi da quello che si è scritto nella c.d. "informativa" ovvero nella "policy" della banca dati.

In realtà quello che può essere utilizzato proficuamente a scopo "commerciale" è invece una raccolta di siti, magari organizzati ovvero organizzabili secondo le scelte dell'utente; tali strutture soltanto di recente hanno ricevuto piena tutela anche nel nostro paese, con l'approvazione della legge che inserisce la tutela delle "banche dati" nella legge sul diritto d'autore.

D'altra parte tale normativa si inserisce in un contesto più ampio, sul quale si è già espresso più volte la giurisprudenza.

In effetti il principio cardine dovrebbe essere quello della impossibilità di formare un giornale, una rivista, un libro soltanto effettuando rinvii e citazioni, in quanto di fatto l'oggetto risultante non avrebbe alcun elemento di novità: "La riproduzione sistematica in una rassegna stampa di articoli giornalistici e di notizie tratti da pubblicazioni altrui, ancorché effettuata mediante strumenti informatici e telematici, deve essere inibita in via cautelare, posto che: a) costituisce un illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale e della violazione del diritto d'autore; b) il suo protrarsi comporta una recrudescenza degli effetti dannosi verosimilmente già verificatisi" Tribunale Milano, 8 aprile 1997 in Cd-Rom Juris Data Giuffrè 1998.

Quindi, a ben vedere, nulla di nuovo e di specifico per quanto concerne Internet, ma soltanto applicazione di regole già formate per altre realtà, che possono tranquillamente applicarsi anche alla Rete.

Certamente tale giurisprudenza dovrà ora fronteggiare la nuova normativa sopra citata, che però asserisce esplicitamente di "non interferire" con le normative preesistenti che concernano la tutela dei "dati" contenuti nella banca dati stessa.

Quindi, saranno a confronto la tutela della "struttura" (ovvero la tutela dell'idea posta alla base della struttura stessa) e la tutela del "dato" contenuto nella banca dati; dalla prevalenza dell'una o dell'altra tutela scaturiranno i principi che dovranno essere applicati alle nuove fattispecie.

Se si vuole effettuare uno specifico riferimento ad Internet, ritengo che potrà essere tutelato secondo la normativa citata un elenco strutturato di link a vari siti, proprio in quanto elenco; insomma, non potrà essere impunemente "copiata" la struttura della banca dati. Mentre, se nell'elenco si vorrà riportare per esteso il contenuto dei siti linkati, si dovrà ottenere necessariamente l'autorizzazione da parte dei legittimi titolari dei diritti sul "materiale" linkato, ma con riferimento alla concorrenza sleale ed al diritto d'autore, non certo alla 675/96.

Da quanto sopra esposto vanno poi distinte sia le attività segnalate dagli autori ("framing" e "deep link"); ricordo che per "framing" si intende l'inserimento della pagina "chiamata" (linkata) all'interno della struttura del sito "chiamante" (linkante), mentre per "deep link" si intende il richiamo diretto ad un determinata pagina di un sito, senza ovviamente transitare per la "home page" del sito stesso.

Per quanto concerne il "framing" ritengo che per il nostro ordinamento giuridico vi sia ben poco per sostenere la tesi di applicabilità dei principi USA; praticamente tutti i "browser" hanno la possibilità di aprire il link in una nuova finestra e quindi con estrema facilità il problema (ove esistente) potrà essere risolto.

D'altra parte, ammettere tale tipo di tutela sarebbe come ammettere che la riproduzione di un quadro in un catalogo possa avvenire soltanto a grandezza naturale.

Certamente, per una sorta di rispetto reciproco, potrà essere inserito, nel sito "chiamante", l'avvertimento di aprire una nuova finestra, poiché in fondo la struttura del link è nella disponibilità del webmaster del sito stesso.

Al contrario, da parte del sito "chiamato", vi potrà essere maggiore attenzione nel costruire la pagina in maniera che con il ridimensionamento effettuato da un link con frame la stessa pagina non abbia a risentire come effetto d'insieme.

Occorre poi non dimenticare che, spesso, l'impossibilità pratica di legge correttamente il contenuto del sito "linkato" porta alla necessità di aprire la pagina in una nuova finestra.

Anche per quanto concerne il "deep link" ritengo che per il nostro ordinamento giuridico vi sia ben poco per sostenere la tesi di applicabilità dei principi USA; infatti il link, in Italia, si sostanzia in un "riferimento" ovvero in una "citazione".

Quindi ben difficilmente si potrebbe sostenere che la citazione di questo o quel libro debba essere effettuata con un certo carattere tipografico ovvero in una ben determinata grandezza di carattere.

Se prendiamo come esempio il riferimento principale di questo articolo, ritengo che ben difficilmente la Mondadori potrebbe sostenere che il riferimento dovesse essere fatto alla home page del sito; infatti una tale tutela potrebbe, al limite, essere richiesta solo e soltanto se, al pari dell'indice di un libro, la home page di un sito offrisse in maniera chiara ed esplicita tutte le pagine del sito stesso, divise ordinatamente in settori di interesse.

In mancanza di tale ordine, come invocare la tutela se il link diretto (e quindi il c.d. "deep link") è l'unico modo sicuro per giungere alla pagina citata?

Ovvero, se le pagine possono essere richiamate attraverso un motore di ricerca locale, quid iuris?

Si potrebbe obbligare il sito "chiamante" ad inserire nel proprio "link" la "chiamata" soltanto alla "home page" del sito "linkato", con la stringa di ricerca da inserire nel motore di ricerca esterno?

Personalmente ritengo che tale eccesso di zelo, come tutti gli eccessi, sia certamente non auspicabile; ciò anche alla luce delle possibilità tecniche offerte dalla Rete.

Infatti, per esempio, per "costringere" il navigatore ad andare sulla pagina principale, si potrebbe inserire un link che rimandi alla stessa home page dopo N secondi; con questo semplicissimo artificio si risolverebbero praticamente tutti i problemi di "mancata pubblicità".

L'unico aspetto che potrebbe venire in considerazione potrebbe - e sottolineo potrebbe - essere quello di una lesione del diritto alla concorrenza sotto il profilo della concorrenza sleale qualora un determinato sito "linkante" effettui nei confronti di un solo e ben determinato "concorrente" una azione di citazione espressa solo e sistematicamente attraverso "deep link".

Certo che anche questa situazione sarebbe sicuramente ai limiti del sostenibile; mentre non si potrebbe proprio applicare la tecnica del "deep link" ai casi in cui della pagine vengono generate dinamicamente da veri e propri programmi, e quindi esistono nella misura in cui le richieste dell'utente interagiscono con la banca dati costituita dal sito stesso.

Ma qui torniamo alla tutela delle banche dati, e quindi si esulerebbe dal semplice discorso avviato.

Se possibile, da queste brevi riflessioni cercherei di trarre una considerazione: attenzione nel trasportare i concetti propri di altri ordinamenti, diversi per struttura del diritto, nel nostro ordinamento. Quindi analizziamo con occhio attento le realtà USA, anche perché si trovano a dover risolvere problemi ben prima di quanto accada qui in Italia, ma non dimentichiamo il sistema complessivo dato dal "nostro" ordinamento.

Comunque, poiché - in fondo - si tratta soltanto di pareri non confortati dalla giurisprudenza, ben vengano le idee in proposito!

Avv. Luca-M. de Grazia