Grava sul titolare di un nome di dominio Internet
l'obbligo di diligente e puntuale verifica circa la legittima titolarita' del segno
distintivo usato dall'inserzionista, nonché di controllo preventivo circa il contenuto
del messaggio, al fine di verificare che la pubblicita' sia palese, veritiera e corretta e
quindi rispondente ale norme che regolano detta pubblicità. Pertanto il titolare risponde
degli eventuali illeciti integrati dal contenuto delle pagine inserite nel sito da lui
gestito.Tale principio permane anche qualora il titolare del nome di dominio si limiti
alla manutenzione tecnica del sito, mentre la creazione, la gestione e la negoziazione
commerciale delle pagine da mettere in rete sia affidata ad un terzo soggetto.
Tribunale Napoli, 8 agosto 1997
Gli obblighi del proprietario di un organo di
comunicazione sono gli stessi di un titolare di un nome di dominio Internet. Infatti, come
"sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche"
la rete Internet e' equiparabile ad un organo di stampa.
Tribunale Napoli, 8 agosto 1997
La pubblicazione ai sensi dell'art. 12 l. n. 633
del 1941 non viene snaturata dall'introduzione di informazioni su Internet. Da ciò
conseguono tutte le "normali" implicazioni giuridiche sia sul piano civilistico
che penalistico.
Tribunale Cuneo, 23 giugno 1997
L'utilizzazione dell'opera può assumere natura
economica - come veicolo di raccolta pubblicitaria diretta o indiretta - e non è esclusa
dalla gratuita' dell'accesso ad Internet.
Tribunale Cuneo, 23 giugno 1997
E' qualificabile come opera dell'ingegno e come
tale protetta dalla disciplina del diritto d'autore - se sia inclusa in una rubrica
pubblicata solo su Internet - anche una tabella contenente i dati relativi alle
quotazioni di borse e valute internazionali, qualora la stessa sia contraddistinta da una
specifica e originale veste grafica e munita di un titolo che abbia una qualita'
distintiva non indifferente. Nella fattispecie concreta, la tabella contestata e' stata
realizzata copiando e adattando sia il complesso software sorgente utilizzato per la
tabella originale concorrente, sia il titolo, la veste grafica complessiva e le
intestazioni di quest'ultima. In tale comportamento è quindi possibileravvisare le
violazioni degli artt.100 e 102 legge n. 633/1941, anche se solo per ciò che attiene al
titolo, poiche' i dati contenuti nella tabella copiata sono acquisiti autonomamente. Deve
tuttavia essere respinta la richiesta (ulteriore) di pubblicazione del provvedimento
cautelare, poiché è stato imitato soltanto l'aspetto esteriore e il fornitore
dell'informazione si e' reso disponibile a modificare sia la tabella sia il programma
(HTML) oggetto della disputa.
Tribunale Cuneo 23 giugno 1997
L'utilizzazione dello strumento cautelare è
giustificato dal persistere di informazioni e notizie lesive in un sito Internet, in
quanto tale persistenza realizza un pregiudizio grave ed irreparabile. E' quindi
giusiticata la rimozione e la inibizione della ulteriore diffusione delle notizie stesse.
Tribunale
Teramo, 11 dicembre 1997
Qualora una banca lamenti la lesione del diritto
all'onore, al decoro ed alla reputazione derivante dalla presenza, in un
"sito" Internet, di notizie incomplete sull'accertamento giudiziario di una
truffa posta in essere dalla banca medesima, va accolta la richiesta di tutela cautelare
urgente.