DIRITTO DI INTERNET

CIVILE - STAMPA E DIRITTO AUTORE

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>> Ultimo aggiornamento: 30/06/1999 <<

 

 

Grava sul titolare di un nome di dominio Internet l'obbligo di diligente e puntuale verifica circa la legittima titolarita' del segno distintivo usato dall'inserzionista, nonché di controllo preventivo circa il contenuto del messaggio, al fine di verificare che la pubblicita' sia palese, veritiera e corretta e quindi rispondente ale norme che regolano detta pubblicità. Pertanto il titolare risponde degli eventuali illeciti integrati dal contenuto delle pagine inserite nel sito da lui gestito.Tale principio permane anche qualora il titolare del nome di dominio si limiti alla manutenzione tecnica del sito, mentre la creazione, la gestione e la negoziazione commerciale delle pagine da mettere in rete sia affidata ad un terzo soggetto.

Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 

Gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione sono gli stessi di un titolare di un nome di dominio Internet. Infatti, come "sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche" la rete Internet  e' equiparabile ad un organo di stampa.

Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 

La pubblicazione ai sensi dell'art. 12 l. n. 633 del 1941 non viene snaturata dall'introduzione di informazioni su Internet. Da ciò conseguono tutte le "normali" implicazioni giuridiche sia sul piano civilistico che penalistico.

Tribunale Cuneo, 23 giugno 1997

L'utilizzazione dell'opera può assumere natura economica - come veicolo di raccolta pubblicitaria diretta o indiretta - e non è esclusa dalla gratuita' dell'accesso ad Internet.

Tribunale Cuneo, 23 giugno 1997

E' qualificabile come opera dell'ingegno e come tale protetta dalla disciplina del diritto d'autore - se sia inclusa in una rubrica pubblicata solo su Internet - anche  una tabella contenente i dati relativi alle quotazioni di borse e valute internazionali, qualora la stessa sia contraddistinta da una specifica e originale veste grafica e munita di un titolo che abbia una qualita' distintiva non indifferente. Nella fattispecie concreta, la tabella contestata e' stata realizzata copiando e adattando sia il complesso software sorgente utilizzato per la tabella originale concorrente, sia il titolo, la veste grafica complessiva e le intestazioni di quest'ultima. In tale comportamento è quindi possibileravvisare le violazioni degli artt.100 e 102 legge n. 633/1941, anche se solo per ciò che attiene al titolo, poiche' i dati contenuti nella tabella copiata sono acquisiti autonomamente. Deve tuttavia essere respinta la richiesta (ulteriore) di pubblicazione del provvedimento cautelare, poiché è stato imitato soltanto l'aspetto esteriore e il fornitore dell'informazione si e' reso disponibile a modificare sia la tabella sia il programma (HTML) oggetto della disputa.

Tribunale Cuneo 23 giugno 1997

L'utilizzazione dello strumento cautelare è giustificato dal persistere di informazioni e notizie lesive in un sito Internet, in quanto tale persistenza  realizza un pregiudizio grave ed irreparabile. E' quindi giusiticata la rimozione e la inibizione della ulteriore diffusione delle notizie stesse.

Tribunale Teramo, 11 dicembre 1997

Qualora una banca lamenti la lesione del diritto all'onore, al decoro ed alla  reputazione derivante dalla presenza, in un "sito" Internet, di notizie incomplete sull'accertamento giudiziario di una truffa posta in essere dalla banca medesima, va accolta la richiesta di tutela cautelare urgente.

Tribunale Teramo, 11 dicembre 1997

Poiche' il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto,valutabile alla stregua dei normali criteri che governano il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca, l'abuso dello stesso diritto di cronaca puo' concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via Internet. 

Tribunale Teramo, 11 dicembre 1997

Anche un periodico diffuso per via telematica con i protocolli tecnici della rete Internet puo' essere registrato nel registro di cui all'art. 5 Legge 8 febbraio1948, n. 47

Tribunale Roma 06/11/97