Qualora un soggetto imprenditore effettui un
collegamento di strumentalita' tra il servizio reso ("link" in un sito Internet)
e quello effettuato da altro imprenditore, direttamente e specificamente concorrente con
il titolare del marchio ritenuto contraffatto, tale attività non esclude ma accentua
l'affinita' dei servizi. Il procedimento tecnico (link) costituisce una fase attraverso la
quale trova soddisfazione il bisogno della clientela, in maniera fuorviante per la stessa.
Tribunale Milano, 28 agosto 1997
Qualora la contestazione che riguardari
maggiormente la nuova tipologia di servizi telefonici centralizzati pubblicizzata
via Internet e la relativa filosofia di commercializzazione basata sulla vendita diretta,
senza utilizzare le normali reti di agenzie, piuttosto che profili di ingannevolezza per
il consumatore, si esula dal campo di applicazione del d.lg. n. 72 del 1992 contro
la pubblicita' ingannevole.
Garante concorr. mercato 22 maggio 1997, n. 5019
Qualora una compagnia di assicurazioni - per
evitare la tradizionale rete di agenzie - promuova su di un sito Internet una pubblicità
in tal senso, il sindacato nazionale agenti di assicurazione e' legittimato a denunciare
come ingannevole tale pubblicita'.
Garante concorr. mercato 22 maggio 1997, n. 5019
Qualora una compagnia di assicurazione, al fine
di propagandare i nuovi servizi di assicurazione degli autoveicoli basati sul contatto
telefonico diretto con l'utente, promuova tale attività tramite comunicato diffuso
solo in Internet, quest'ultimo ha uguialmente natura pubblicitaria.
Garante concorr. mercato 22 maggio 1997, n. 5019
La circostanza che titolare del sito sia persona
diversa dall'operatore pubblicitario, non esclude una responsabilita' di quest'ultimo per
le notizie e le informazioni diffuse a promozione della propria immagine. Infatti Interent
si appalesa come veicolo pubblicitario particolare.
Garante concorr. mercato 27 marzo 1997, n. 4820
Un veicolo pubblicitario è qualsiasi mezzo atto
allo scopo; pertanto anche Internet e', e deve essere considerato, tale.
Garante concorr. mercato 27 marzo 1997, n. 4820
Non è applicabile alle pubblicazioni effettuate
tramite le moderne tecniche telematiche, cui puo' essere estesa solo in via analogica, la
legge 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa), che risulta direttamente
applicabile soltanto alle pubblicazioni realizzate su supporto cartaceo. Per determinare
il luogo in base al quale determinare la competenza ratione loci dell'Autorita'
Giudiziaria e relativo alla pubblicazione dei "siti" Internet, si deve
fare riferimento a quello dal quale viene immesso nella rete il dato destinato ad essere
conosciuto attraverso interrogazione.
Tribunale Napoli Sent. 18/03/97
Il vantarsi di un primato temporale nell'offerta
di un servizio (in particolare, il collegamento ad un nodo di accesso locale ad Internet)
non assume rilievo alcuno al fine di valutare la sussistenza di pubblicità menzognera ex
art. 2598 n. 3 c.c. E' infatti vietata dall'art. 2598 n. 2 c.c. soltanto l'appropriazione
di pregi, non le qualita' indifferenti ai fini commerciali, quali - appunto - il primato
temporale. Può essere considerata come lecita - quando i beni o i servizi siano
disponibili a breve termine - l'offerta di acquisti o abbonamenti attraverso una campagna
pubblicitaria fatta prima della disponibilita' dei beni o servizi oggetto dell'offerta, in
quanto prassi comune nel commercio. Può al contrario la stessa condotta costituire
illecito concorrenziale ove nella pubblicita' venga assicurata l'attuale e immediata
disponibilita' del bene o servizio e cio' risulti essere non vero.
Tribunale Bolzano, 17 luglio 1995