DIRITTO DI INTERNET

CIVILE - PUBBLICITA' E VARIE

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>> Ultimo aggiornamento: 30/06/1999 <<

 

 

Qualora un soggetto imprenditore effettui un collegamento di strumentalita' tra il servizio reso ("link" in un sito Internet) e quello effettuato da altro imprenditore, direttamente e specificamente concorrente con il titolare del marchio ritenuto contraffatto, tale attività non esclude ma accentua l'affinita' dei servizi. Il procedimento tecnico (link) costituisce una fase attraverso la quale trova soddisfazione il bisogno della clientela, in maniera fuorviante per la stessa.

Tribunale Milano, 28 agosto 1997 

Qualora la contestazione che riguardari maggiormente  la nuova tipologia di servizi telefonici centralizzati pubblicizzata via Internet e la relativa filosofia di commercializzazione basata sulla vendita diretta, senza utilizzare le normali reti di agenzie, piuttosto che profili di ingannevolezza per il consumatore, si  esula dal campo di applicazione del d.lg. n. 72 del 1992 contro la pubblicita' ingannevole.

Garante concorr. mercato 22 maggio 1997, n. 5019  

Qualora una compagnia di assicurazioni - per evitare la tradizionale rete di agenzie - promuova su di un sito Internet una pubblicità in tal senso, il sindacato nazionale agenti di assicurazione e' legittimato a denunciare come ingannevole tale pubblicita'.

Garante concorr. mercato 22 maggio 1997, n. 5019  

Qualora una compagnia di assicurazione, al fine di propagandare i nuovi servizi di assicurazione degli autoveicoli basati sul contatto telefonico diretto con l'utente, promuova  tale attività tramite comunicato diffuso solo in Internet, quest'ultimo ha uguialmente natura pubblicitaria.

Garante concorr. mercato 22 maggio 1997, n. 5019  

La circostanza che titolare del sito sia persona diversa dall'operatore pubblicitario, non esclude una responsabilita' di quest'ultimo per le notizie e le informazioni diffuse a promozione della propria immagine. Infatti Interent si appalesa come veicolo pubblicitario particolare.

Garante concorr. mercato 27 marzo 1997, n. 4820  

Un veicolo pubblicitario è qualsiasi mezzo atto allo scopo; pertanto anche Internet e', e deve essere considerato, tale.

Garante concorr. mercato 27 marzo 1997, n. 4820  

Non è applicabile alle pubblicazioni effettuate tramite le moderne tecniche telematiche, cui puo' essere estesa solo in via analogica, la legge 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa), che risulta  direttamente applicabile soltanto alle pubblicazioni realizzate su supporto cartaceo. Per determinare il luogo in base al quale determinare la competenza ratione loci dell'Autorita' Giudiziaria e relativo alla pubblicazione dei "siti" Internet,  si deve fare riferimento a quello dal quale viene immesso nella rete il dato destinato ad essere conosciuto attraverso interrogazione.

Tribunale Napoli Sent. 18/03/97

Il vantarsi di un primato temporale nell'offerta di un servizio (in particolare, il collegamento ad un nodo di accesso locale ad Internet) non assume rilievo alcuno al fine di valutare la sussistenza di pubblicità menzognera ex art. 2598 n. 3 c.c. E' infatti vietata dall'art. 2598 n. 2 c.c. soltanto l'appropriazione di pregi, non le qualita' indifferenti ai fini commerciali, quali - appunto - il primato temporale. Può essere considerata come lecita - quando i beni o i servizi siano disponibili a breve termine - l'offerta di acquisti o abbonamenti attraverso una campagna pubblicitaria fatta prima della disponibilita' dei beni o servizi oggetto dell'offerta, in quanto  prassi comune nel commercio. Può al contrario la stessa condotta costituire illecito concorrenziale ove nella pubblicita' venga assicurata l'attuale e immediata disponibilita' del bene o servizio e cio' risulti essere non vero.

Tribunale Bolzano, 17 luglio 1995