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PICCOLE NOTIZIE SULLA PRIVACY PRESE
SULLA RETE
CONDANNA
AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER UN SERVIZIO TELEVISIVO SU UN PERSONAGGIO NOTO RIPRESO
ALLUSCITA DI UN RISTORANTE -
Violazione del diritto allimmagine e diffamazione (Tribunale di
Roma n. 470 del 15 gennaio 1999, Giudice Olivieri).
Nella rubrica "Chiacchiere" del TG1 è stato trasmesso, nel gennaio 1996, un
servizio nel quale si riprendeva alle spalle un noto giornalista televisivo mentre si
allontonava a piedi, di sera, da un ristorante, in compagnia di due donne. Le immagini
sono state presentate come prova di una "scappatella", con commenti salaci. Le
stesse immagini sono state successivamente incluse nella rubrica di Rete Tre "Pork
Blob".
Il giornalista oggetto della ripresa ha chiesto al Tribunale di Roma di condannare
lautore del servizio, il direttore del TG1 e il dirigente responsabile della Rete
Tre al risarcimento del danno per violazione del diritto allimmagine e diffamazione.
Egli ha fatto presente che il servizio era stato realizzato senza il suo consenso e che la
notizia della pretesa "scappatella" era falsa in quanto le donne che quella sera
lo accompagnavano erano rispettivamente sua moglie e sua figlia.
I convenuti si sono difesi sostenendo la liceità del servizio, sia perchè concernente un
personaggio noto, ripreso in pubblico, sia perchè avente intento satirico.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 470 del 15 gennaio 1999 ha accolto la domanda,
attribuendo al giornalista un risarcimento complessivo di cento milioni di lire.
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DIRITTO
DELLA PERSONA NOTA ALLA RISERVATEZZA SUI FATTI DELLA SUA VITA PRIVATA
Anche se si siano verificati in luogo pubblico (Corte dAppello di
Milano Sezione I Civile, n. 2516 del 22 settembre 1998, Rel. Di Leo).
Una nota giornalista televisiva è stata fotografata da un reporter in un parco pubblico
mentre era seduta su una panchina insieme al suo fidanzato in atteggiamento amichevole. La
foto è stata pubblicata sul periodico Novella 2000 con commenti salaci. La giornalista ha
ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza (n. 9511/95) di condanna delleditore
per lesione del suo diritto allimmagine e alla riservatezza nonchè della sua
reputazione. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che anche le persone note hanno diritto al
riserbo sui fatti attinenti alla loro
vita privata pur se si verifichino in luogo pubblico; il diritto di cronaca può prevalere
soltanto quando la pubblicazione si colleghi allesigenza di una più completa
informazione in ordine a fatti e comportamenti che rivestano un qualche interesse
pubblico. Questa decisione è stata ora confermata dalla Corte dAppello di Milano
Sezione I Civile, con sentenza n. 2516 del 22 settembre 1998, Rel. Di Leo.
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IL
PRIVATO CITTADINO È LEGITTIMATO A CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE
DERIVATOGLI DAL REATO DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO
DUFFICIO -
Anche se soggetto offeso dal reato è la pubblica amministrazione
(Cassazione Sezione Terza Civile n. 4040 del 23 aprile 1999, Pres. Iannotta, Rel.
Segreto).
Il 9 gennaio 1980 il quotidiano Il Messaggero ha pubblicato la notizia dellinvio a
G.S. di una comunicazione giudiziaria concernente lesistenza di indagini a suo
carico per il reato di concussione. La comunicazione è pervenuta a G.S. nella tarda
mattinata del 9 gennaio 1980 vale a dire dopo la pubblicazione della notizia sul
quotidiano romano.
G.S. ha sporto denuncia contro ignoti per il reato di rivelazione di segreto di ufficio
punito dallart. 326 C.P. Ne è seguito un processo penale che si concluso con
sentenza di proscioglimento contro ignoti emessa dal Pretore di Perugia nel dicembre del
1987.
G.S. è stato a sua volta assolto dallimputazione di concussione di cui alla
comunicazione giudiziaria, per non aver commesso il fatto. Conseguentemente, nel gennaio
del 1991, egli ha promosso nei confronti della società editrice del quotidiano Il
Messaggero, davanti al Tribunale di Roma, un processo civile per ottenerne la condanna al
risarcimento dei danni morali e materiali indicati in 200 milioni di lire per averlo
diffamato a mezzo stampa e per aver violato il segreto istruttorio. In proposito G.S. ha
fatto presente che certamente il giornale era venuto a conoscenza della comunicazione
giudiziaria almeno un giorno prima che questa gli pervenisse.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata dalla Corte
dAppello di Roma.
La Corte dAppello ha affermato che per quanto concerne il risarcimento dei danni
riconducibili al reato di rivelazione del segreto dufficio, doveva escludersi la
legittimazione attiva di G.S., in quanto soggetto privato, laddove per questo reato
lunico soggetto offeso è la pubblica amministrazione, onde non è possibile
prospettare un diritto al risarcimento del danno del singolo cittadino.
La Corte dAppello ha inoltre escluso che comunque dalla rivelazione anticipata di
qualche ora della comunicazione giudiziaria potesse essere derivato un danno. Essa ha
anche ritenuto che il giornale non potesse essere condannato per diffamazione, in quanto
aveva correttamente esercitato il diritto di cronaca dando notizia di un fatto vero e di
interesse generale; infine ha ritenuto prescritto di diritto di G.S. al risarcimento.
La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 4040 del 23 aprile 1999, Pres. Iannotta, Rel.
Segreto), ha rigettato il ricorso di G.S. ma ha corretto la motivazione della sentenza
dappello, nella parte in cui aveva escluso il diritto del singolo cittadino di
ottenere il risarcimento del danno riconducibile al reato di violazione del segreto
dufficio.
La Suprema Corte ha affermato che occorre distinguere tra soggetto offeso dal reato e
soggetto danneggiato dallo stesso. La persona offesa è esclusivamente il soggetto
titolare del bene giuridico protetto o dellinteresse tutelato. Poiché
nellipotesi di cui allart. 326 C.P. il bene giuridico tutelato è
esclusivamente il buon andamento della pubblica amministrazione, deve ritenersi che
persona offesa sia esclusivamente lamministrazione stessa; soggetto danneggiato dal
reato - ha affermato la Cassazione - è invece chi dal fatto illecito, nel caso concreto
abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale. Poiché può verificarsi il caso
che un privato sia danneggiato dalla rivelazione del segreto dufficio, ove in
concreto il danno sia accertato dovrà essere riconosciuto il suo diritto al risarcimento;
peraltro, ha osservato la Suprema Corte, il Giudice dappello in questo caso ha
escluso con motivazione adeguata che la rivelazione anticipata di qualche ora della
notizia dellavvenuta comunicazione giudiziaria abbia potuto produrre un danno. |
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