Anche in Internet, sia all'interno di un sito sia
come utilizzazione di un "domain name", colui il quale sia titolare di un
marchio registrato e notorio ha il diritto esclusivo di servirsene in relazione
all'attività d'impresa.
Pretura Valdagno, 27 maggio 1998
Può e deve essere riconosciuto a ciascuna
impresa il diritto di utilizzare il proprio marchio anche come "domain name".
Infatti ciascuna impresa ha il diritto insopprimibile di presentarsi sia al mercato
sia al pubblico secondo qualsiasi modello di comunicazione esistente e quindi utilizzando
il proprio nome e i marchi di cui essa sia titolare. Internet sotto questo aspetto
costituisce soltanto un modello di comunicazione tra imprese ulteriore e aggiuntivo
rispetto a quelli più tradizionali. Poiché il sistema di ingresso nella rete
Internet tecnicamente non consente duplicazione e/o identità' di
"indirizzi-sito", comunemente chiamate "url" (uniform resource
location), conseguentemente non si pone alcun rischio di confondibilità tra marchi
d'impresa utilizzati in rete.
Pretura Valdagno, 27 maggio 1998
Il terzo non imprenditore risponde soltanto,
ricorrendone i presupposti, secondo l'art. 2043 C.C. e non secondo l'art. 2598 C.C., del
proprio operato qualora abbia diffuso messaggi pubblicitari tramite il sito Internet da
lui gestito, anche se così operando ha partecipato all'illecito in materia di concorrenza
posto in essere da un imprenditore verso un concorrente.
Tribunale Napoli, 8 agosto 1997
Qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) uso
di due siti Internet (uno dei quali intestato all'ex preponente) con dichiarazione di
essere "agente generale per l'Italia" nel settore in cui opera il preponente
stesso; b) utilizzi la sigla propria della concorrente; c) riproduca la lista clienti
dell'ex preponente, indicandola come propria; d) riproduca fotografie tratte dal catalogo
della concorrente un ex agente di un'impresa industriale realizza una fattispecie
di concorrenza sleale per confusione. Infatti in questo caso ricorre la fattispecie di
"appropriazione di pregi" e comunque questi opera non in conformità' ai
principi della correttezza professionale che devono permanere anche dopo la risoluzione
del contratto di agenzia.
Tribunale Napoli, 8 agosto 1997
Qualora una testata giornalistica sia
proprietaria di un marchio registrato, sussiste il c.d. "fumus" boni iuris"
ed il pericolo nel ritardo ai fini della tutela cautelare (mediante inibitoria e
pubblicazione del provvedimento) nei confronti del soggetto che abbia adottato un segno
confondibile come "domain name" in Internet. La circostanza che la
"Naming Authority" abbia autorizzato la registrazione del "domain
name" non legittima alcun diritto da parte dell'utilizzatore.
Tribunale Roma, 2 agosto 1997
Qualora l'utilizzo sia avvenuto anche previa
autorizzazione dell'apposita autorità preposta alla registrazione dei nomi di dominio ed
il titolare del marchio non abbia in precedenza registrato presso detta autorita' il
medesimo nome, permane l'illegittima utilizzazione di un marchio notorio (nella specie:
Porta Portese) attraverso il suo impiego quale "domain name" di un sito
Internet.
Tribunale Roma, 2
agosto 1997 (vedi numero [7] sentenze per esteso)
L'utilizzazione della denominazione
"www.amadeus.it" quale "domain name" di un sito Internet deve essere
inibita, in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus, qualora tale sito sia
destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati
dalla societa' titolare del marchio innanzi specificato.
Tribunale Milano, 10 giugno 1997
Qualora l'utilizzazione come "domain
name" per la denominazione di un sito Internet sia coincidente con un marchio
registrato ed utilizzato da una societa' operante nel settore dei servizi turistici e
alberghieri, tale utilizzazione va inibita solo limitatamente all'offerta, in quel sito,
di servizi di natura turistica e alberghiera, qualora il sito sia destinato ad ospitare
offerte di servizi commerciali di varia natura provenienti da terzi.
Tribunale Milano, 22 luglio 1997
Ogni atto idoneo a creare confusione tra gli
utenti di servizi costituisce atto di concorrenza sleale ove tali servizi siano
sostanzialmente assimilabili a quelli forniti dal titolare, anche se tale atto si concreti
nell'utilizzazione da parte di una società quale "domain name" per la fornitura
di servizi su Internet di un marchio registrato da altra società.
Tribunale Roma, 2 agosto 1997
La riproduzione di un marchio registrato da una
societa' e da essa stessa utilizzato quale "domain name" per la fornitura di
servizi sulla rete telematica, l'utilizzazione di un "domain name" su Internet,
oltre ad integrare la fattispecie di contraffazione del marchio, costituisce atto di
concorrenza sleale. Infatti tale atto è illegittimo, in quanto manifestazione di
attività idonea a creare confusione tra gli utenti anche se limitatamente ai servizi resi
da entrambi i soggetti nel medesimo settore di attività.
Tribunale Milano, 22 luglio 1997
Non ricorrendo le seguenti condizioni: (a)
originalita' e creativita' del marchio e (b) affinita' tra l'attivita' svolta dal titolare
del marchio e dal terzo, l'utilizzazione di un marchio registrato da terzi per la
fornitura di servizi su un sito Internet non costituisce concorrenza sleale.
Tribunale Pescara, 9 gennaio 1997
E' rimedio idoneo l'ordine di chiusura dei
"siti" qualora ricorra l'ipotesi di atti di concorrenza sleale realizzati
mediante appropriazione di pregi e diffusione di notizie riservate, anche se realizzati
solamente attraverso la rete Internet.
Tribunale Napoli, 8 agosto 1997
Anche la diffusione di un messaggio promozionale
soltanto via Internet costituisce attività di concorrenza sleale, sia sotto il profilo
confusorio, sia sotto il profilo della appropriazione di pregi altrui, sia sotto il
profilo della violazione dei principi della correttezza professionale. Perché ciò
avvenga occorre che tale violazione consista in tutti i seguenti comportamenti: (a)
uso di segni distintivi appartenenti ad altra azienda, in forma tale da ingenerare
confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti; (b) attribuzione ai propri prodotti
di qualità appartenenti in via esclusiva ai prodotti di un concorrente; (c)
presentazione, come proprio, di un catalogo di fotografie appartenenti ai prodotti di un
concorrente; (d) diffusione di notizie riservate, concernenti l'organizzazione e i metodi
di produzione dell'impresa concorrente. Poiché l'atto di concorrenza sleale può essere
stato compiuto con il concorso di un terzo estraneo al rapporto di concorrenza, perché si
possa ritenere imputabile anche al terzo l'attività illecita è necessario che sussista
tra il terzo stesso ed il concorrente sleale un qualsiasi rapporto, della più diversa
natura, ed è necessario inoltre che il terzo operi - con dolo o colpa - a vantaggio
dell'uno e a danno dell'altro imprenditore. La rete Internet è in tal senso
equiparabile a un organo di stampa: conseguentemente, qualora sia stato posto in essere un
atto di concorrenza sleale da parte del responsabile utilizzatore di fatto di un
"domain name", risponderà dell'attività illecita anche il titolare del
"domain name", il quale ha obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti
di concorrenza sleale eventualmente perpetrati anche attraverso la pubblicazione di
messaggi pubblicitari.
Tribunale Napoli - 08/08/97
L'uso di segni distintivi di altra azienda
all'interno di messaggi promozionali, in quanto idoneo a ingenerare nella clientela
confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sull'identita' personale
dell'imprenditore, costituisce atto di concorrenza sleale. Tale circostanza viene
aggravata se la diffusione del messaggio è realizzata soltanto attraverso un sistema
telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo quale Internet, in quanto
l'idoneità allo sviamento della clientela è ancora più evidente.
Tribunale Napoli, 8 agosto 1997
Ai sensi dell'art. 65 l. marchi è applicabile
anche ad Internet la pubblicazione dell'ordinanza concessa ex art. 63 l. marchi i,
con la quale s'inibisce l'uso di un marchio.Tale pubblicazione può' essere
ordinata anche su sito Internet.
Tribunale Genova, 23 gennaio 1997
Deve ritenersi sufficiente ad integrare gli
estremi del "periculum in mora" idoneo alla concessione della misura
dell'inibitoria all'uso, di cui all'art. 65 l. marchi, la pubblicazione su Internet di un
messaggio pubblicitario in violazione delle norme a tutela dei marchi, stante la
speciale diffusività della rete Internet stessa.
Tribunale Genova, 23 gennaio 1997
Qualora una societa' commerciale lamenti
l'utilizzo indebito della propria denominazione sociale, da parte di altra societa', come
"domain name" identificativo di un "sito" Internet, non può essere
accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in tal senso in quanto, non avendo tale
nome la funzione di identificare il soggetto che lo utilizza, manca il pericolo di
confusione.
Tribunale Bari, 24 luglio 1996
Qualora la "nota abbreviazione" del
titolo di una rivista giuridica sia utlizzata come "domain name" identificativo
di una "conferenza in rete" attivata all'interno di un apposito "sito"
Internet e avente ad oggetto la discussione di problematiche inerenti alla professione
forense, va accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a inibire a terzi tale
utilizzazione, vista la capacità identificativa del titolo della rivista, ravvisata anche
nella forma abbreviata, e la conseguente sussistenza del pericolo di confusione.
Tribunale Modena, 23 ottobre 1996
Una societa' che lamenti la confondibilita'
conseguente all'indebito utilizzo del proprio marchio, impiegato da altra societa' quale
nome di dominio (cosiddetto domain name) di un sito Internet può proporre ricorso ex art.
700 cod. proc. civ. e tale ricorso deve essere accolto. Non ha alcun rilievo la
circostanza che tale uso sia stato autorizzato dall'organizzazione preposta alla
registrazione dei domini e che la societa' titolare mai in precedenza abbia utilizzato il
segno distintivo in ambito Internet.
Tribunale Roma 2 Agosto 1997
Qualora venga utilizzato come domain name o
all'interno di un sito Internet un marchio che gode di rinomanza, anche se per
prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, si violano i diritti
del titolare del marchio. Tale comportamento infatti comporta l'immediato vantaggio
di ricollegare la propria attivita' a quella del titolare del marchio, sfruttando la
notorieta' del segno e traendone indebito vantaggio.
Tribunale Vicenza 06/07/98