DIRITTO DI INTERNET

CIVILE - MARCHI E CONCORRENZA

Sarò estremamente grato a coloro i quali vorranno segnalarmi all'indirizzo e-mail segnalazioni@degrazia.it novità e/o imprecisioni.

Home del Diritto di Internet

>> Ultimo aggiornamento: 05/07/1999 <<

 

 
 

Anche in Internet, sia all'interno di un sito sia come utilizzazione di un "domain name", colui il quale sia titolare di un marchio registrato e notorio ha il diritto esclusivo di servirsene in relazione all'attività d'impresa.

Pretura Valdagno, 27 maggio 1998

Può e deve essere riconosciuto a ciascuna impresa il diritto di utilizzare il proprio marchio anche come "domain name". Infatti  ciascuna impresa ha il diritto insopprimibile di presentarsi sia al mercato sia al pubblico secondo qualsiasi modello di comunicazione esistente e quindi utilizzando il proprio nome e i marchi di cui essa sia  titolare. Internet sotto questo aspetto costituisce soltanto un modello di comunicazione tra imprese ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli più tradizionali.  Poiché il sistema di ingresso nella rete Internet tecnicamente non consente duplicazione e/o  identità' di "indirizzi-sito", comunemente chiamate "url" (uniform resource location), conseguentemente  non si pone alcun rischio di confondibilità tra marchi d'impresa utilizzati in rete.

Pretura Valdagno, 27 maggio 1998

Il terzo non imprenditore risponde soltanto, ricorrendone i presupposti, secondo l'art. 2043 C.C. e non secondo l'art. 2598 C.C., del proprio operato qualora abbia diffuso messaggi pubblicitari tramite il sito Internet da lui gestito, anche se così operando ha partecipato all'illecito in materia di concorrenza posto in essere da un imprenditore verso un concorrente.

Tribunale Napoli, 8 agosto 1997

Qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) uso di due siti Internet (uno dei quali intestato all'ex preponente) con dichiarazione di essere "agente generale per l'Italia" nel settore in cui opera il preponente stesso; b) utilizzi la sigla propria della concorrente; c) riproduca la lista clienti dell'ex preponente, indicandola come propria; d) riproduca fotografie tratte dal catalogo della concorrente un ex agente di un'impresa industriale realizza una fattispecie di concorrenza sleale per confusione. Infatti in questo caso ricorre la fattispecie di "appropriazione di pregi" e comunque questi opera non in conformità' ai principi della correttezza professionale che devono permanere anche dopo la risoluzione del contratto di agenzia.

Tribunale Napoli, 8 agosto 1997

Qualora una testata giornalistica sia proprietaria di un marchio registrato, sussiste il c.d. "fumus" boni iuris" ed il pericolo nel ritardo ai fini della tutela cautelare (mediante inibitoria e pubblicazione del provvedimento) nei confronti del soggetto che abbia adottato un segno confondibile come "domain name" in Internet.  La circostanza che la "Naming Authority" abbia autorizzato la registrazione del "domain name" non legittima alcun diritto da parte dell'utilizzatore.

Tribunale Roma, 2 agosto 1997

Qualora l'utilizzo sia avvenuto anche previa autorizzazione dell'apposita autorità preposta alla registrazione dei nomi di dominio ed il titolare del marchio non abbia in precedenza registrato presso detta autorita' il medesimo nome, permane l'illegittima utilizzazione di un marchio notorio (nella specie: Porta Portese) attraverso  il suo impiego quale "domain name" di un sito Internet.

Tribunale Roma, 2 agosto 1997 (vedi numero [7] sentenze per esteso)

L'utilizzazione della denominazione "www.amadeus.it" quale "domain name" di un sito Internet deve essere inibita, in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus,  qualora tale sito sia destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla societa' titolare del marchio innanzi specificato.

Tribunale Milano, 10 giugno 1997

Qualora l'utilizzazione come "domain name" per la denominazione di un sito Internet sia coincidente con un marchio registrato ed utilizzato da una societa' operante nel settore dei servizi turistici e alberghieri, tale utilizzazione va inibita solo limitatamente all'offerta, in quel sito, di servizi di natura turistica e alberghiera, qualora il sito sia destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di varia natura provenienti da terzi.

Tribunale Milano, 22 luglio 1997

Ogni atto idoneo a creare confusione tra gli utenti di servizi costituisce atto di concorrenza sleale ove tali servizi siano sostanzialmente assimilabili a quelli forniti dal titolare, anche se tale atto si concreti nell'utilizzazione da parte di una società quale "domain name" per la fornitura di servizi su Internet di un marchio registrato da altra società.

Tribunale Roma, 2 agosto 1997 

La riproduzione di un marchio registrato da una societa' e da essa stessa utilizzato quale "domain name" per la fornitura di servizi sulla rete telematica, l'utilizzazione di un "domain name" su Internet, oltre ad integrare la fattispecie di contraffazione del marchio, costituisce atto di concorrenza sleale. Infatti tale atto è illegittimo, in quanto manifestazione di attività idonea a creare confusione tra gli utenti anche se limitatamente ai servizi resi da entrambi i soggetti nel medesimo settore di attività.

Tribunale Milano, 22 luglio 1997

Non ricorrendo le seguenti condizioni: (a) originalita' e creativita' del marchio e (b) affinita' tra l'attivita' svolta dal titolare del marchio e dal terzo, l'utilizzazione di un marchio registrato da terzi per la fornitura di servizi su un sito Internet non costituisce concorrenza sleale.

Tribunale Pescara, 9 gennaio 1997

E' rimedio idoneo l'ordine di chiusura dei "siti"  qualora ricorra l'ipotesi di atti di concorrenza sleale realizzati mediante appropriazione di pregi e diffusione di notizie riservate, anche se realizzati solamente attraverso la rete Internet.

Tribunale Napoli, 8 agosto 1997

Anche la diffusione di un messaggio promozionale soltanto via Internet costituisce attività di concorrenza sleale, sia sotto il profilo confusorio, sia sotto il profilo della appropriazione di pregi altrui, sia sotto il profilo della violazione dei principi della correttezza professionale.  Perché ciò avvenga occorre che tale violazione consista in tutti i seguenti comportamenti:  (a) uso di segni distintivi appartenenti ad altra azienda, in forma tale da ingenerare confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti; (b) attribuzione ai propri prodotti di qualità appartenenti in via esclusiva ai prodotti di un concorrente; (c) presentazione, come proprio, di un catalogo di fotografie appartenenti ai prodotti di un concorrente; (d) diffusione di notizie riservate, concernenti l'organizzazione e i metodi di produzione dell'impresa concorrente. Poiché l'atto di concorrenza sleale può essere stato compiuto con il concorso di un terzo estraneo al rapporto di concorrenza, perché si possa ritenere imputabile anche al terzo l'attività illecita è necessario che sussista tra il terzo stesso ed il concorrente sleale un qualsiasi rapporto, della più diversa natura, ed è necessario inoltre che il terzo operi - con dolo o colpa - a vantaggio dell'uno e a danno dell'altro imprenditore. La rete Internet è in tal senso   equiparabile a un organo di stampa: conseguentemente, qualora sia stato posto in essere un atto di concorrenza sleale da parte del responsabile utilizzatore di fatto di un "domain name", risponderà dell'attività illecita anche il titolare del "domain name", il quale ha obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati anche attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari.

Tribunale Napoli - 08/08/97

L'uso di segni distintivi di altra azienda all'interno di messaggi promozionali,  in quanto idoneo a ingenerare nella clientela confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sull'identita' personale dell'imprenditore, costituisce atto di concorrenza sleale. Tale circostanza viene aggravata se la diffusione del messaggio è realizzata soltanto attraverso un sistema telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo quale Internet, in quanto l'idoneità allo sviamento della clientela è ancora più evidente.

Tribunale Napoli, 8 agosto 1997

Ai sensi dell'art. 65 l. marchi è applicabile anche ad Internet  la pubblicazione dell'ordinanza concessa ex art. 63 l. marchi i,   con la quale s'inibisce l'uso di un marchio.Tale pubblicazione può' essere ordinata anche su sito Internet.

Tribunale Genova, 23 gennaio 1997

Deve ritenersi sufficiente ad integrare gli estremi del "periculum in mora" idoneo alla concessione della misura dell'inibitoria all'uso, di cui all'art. 65 l. marchi, la pubblicazione su Internet di un messaggio pubblicitario in violazione delle norme a tutela dei marchi, stante  la speciale diffusività della rete Internet stessa.

Tribunale Genova, 23 gennaio 1997

Qualora una societa' commerciale lamenti l'utilizzo indebito della propria denominazione sociale, da parte di altra societa', come "domain name" identificativo di un "sito" Internet, non può essere accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in tal senso in quanto, non avendo tale nome la funzione di identificare il soggetto che lo utilizza, manca il pericolo di confusione.

Tribunale Bari, 24 luglio 1996

Qualora la "nota abbreviazione" del titolo di una rivista giuridica sia utlizzata come "domain name" identificativo di una "conferenza in rete" attivata all'interno di un apposito "sito" Internet e avente ad oggetto la discussione di problematiche inerenti alla professione forense, va accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a inibire a terzi tale utilizzazione, vista la capacità identificativa del titolo della rivista, ravvisata anche nella forma abbreviata, e la conseguente sussistenza del pericolo di confusione.

Tribunale Modena, 23 ottobre 1996

Una societa' che lamenti la confondibilita' conseguente all'indebito utilizzo del proprio marchio, impiegato da altra societa' quale nome di dominio (cosiddetto domain name) di un sito Internet può proporre ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. e tale ricorso deve essere accolto. Non ha alcun rilievo la circostanza che tale uso sia stato autorizzato dall'organizzazione preposta alla registrazione dei domini e che la societa' titolare mai in precedenza abbia utilizzato il segno distintivo in ambito Internet.

Tribunale Roma 2 Agosto 1997

Qualora venga utilizzato come domain name o all'interno di un sito Internet un marchio che gode di rinomanza,  anche se per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, si violano i diritti del titolare del marchio. Tale comportamento  infatti comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attivita' a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorieta' del segno e traendone indebito vantaggio.

Tribunale Vicenza 06/07/98