Il problema della natura giuridica
di Internet sta assumendo negli ultimi tempi una rilevanza particolare considerata anche
lenorme diffusione della "Rete delle reti" che anche in Italia si sta
guadagnando un ruolo di primo piano tra le nuove forme di comunicazione.
Nonostante la dottrina abbia affrontato più
volte la problematica in argomento, ritengo che il dibattito sia ancora aperto e forse
difficilmente si potrà trovare una soluzione definitiva. Tutto ciò perché Internet non
appartiene a nessuno, non è finanziata da istituzioni, governi o organizzazioni
internazionali e non è un servizio commerciale. Questa realtà costituisce
contemporaneamente sia la forza che la debolezza di Internet. La forza poiché tale rete
planetaria non può essere soggetta a nessuna influenza esterna assumendo quindi
unindipendenza assoluta; la debolezza poiché la sua connotazione acentrica ed in un
certo senso "anarchica" comporta tutti quegli inconvenienti derivanti dalla
mancanza di un effettivo controllo dallalto, con la nascita di nuove fattispecie
criminose sulle quali torneremo in seguito.
Per la verità esiste un organismo, la Internet
Society (ISOC, composta da volontari), che svolge funzioni di direzione e controllo sulla
Rete. La ISOC elegge un consiglio, lInternet Architecture Board (IAB), ed i membri
di questo consiglio affrontano le questioni delle regole, delle risorse, degli indirizzi
della Rete. Un altro organismo formato da volontari, lInternet Engineering Task
Force (IEFT), si occupa invece del vero e proprio funzionamento di Internet.
Da unattenta analisi, però, si deduce
facilmente che gli organismi in argomento, ai quali con il tempo se ne sono aggiunti anche
altri, si occupano essenzialmente del governo tecnico della Rete, mentre non è
individuabile alcuna infrastruttura né identificabile alcun soggetto responsabile a cui
si possa imputare leffettiva gestione della Rete.
Ma cerchiamo adesso di fare il punto della
situazione sintetizzando le principali posizioni assunte dalle maggiori correnti
dottrinarie sulla natura giuridica di Internet.
Una prima dottrina parte dallassunto che
Internet non è altro che un accorgimento tecnico, fondato su regole tecniche, che
consente il collegamento tra un numero indefinito di soggetti che si trovano nelle stesse
condizioni. In altri termini Internet è da considerarsi una struttura logica.
Considerato, quindi, che Internet non è un
soggetto, questa dottrina sul presupposto che tutti i rapporti telematici non si
realizzano con la Rete, ma nella Rete tra soggetti diversi, ritiene che
Internet sia un luogo. A questo punto, però, la dottrina in esame comprendendo che
la nozione tradizionale di territorio mal si adatta ad una realtà virtuale come
Internet (dove non è possibile determinare un confine fra le varie reti territoriali che
attraversano i singoli stati) ha creato un nuovo concetto il cd. "meta-territorio"
che sarebbe una sorta di territorio virtuale dove i confini fra i vari stati sarebbero non
fisici, ma logici. Internet, quindi secondo questa costruzione dottrinaria è un
meta-territorio.
La dottrina in esame a parere dello scrivente ha
molti pregi quali la corretta impostazione del problema, loriginalità della
soluzione; lunico neo è rappresentato da unincompatibilità di fondo tra il
problema che si vuole risolvere (natura giuridica) che richiede, comunque,
unimpostazione giuridica nel senso tradizionale del termine e la soluzione che ha
connotati tuttaltro che giuridici. Internet è già una realtà virtuale, non sembra
opportuno ricorrere ad unaltra costruzione virtuale per giustificarne la natura
giuridica, anche perché non bisogna dimenticare che coloro che operano in Internet sono
soggetti reali i cui comportamenti producono effetti nel mondo reale.
Una seconda dottrina pur condividendo
limpostazione della prima dottrina pone laccento sul connotato di
sovranazionalità di Internet più che di transnazionalità, quasi a voler sottolineare la
portata del fenomeno che investe non il singolo stato, ma tutte le nazioni dotate di
uninfrastruttura di telecomunicazioni. Questa dottrina più che ricorrere a
costruzioni particolarmente audaci ritiene opportuno ricondurre la problematica della
natura giuridica di Internet nellambito dellinquadramento giuridico di tutti i
servizi di Internet, esaminando in particolare il regime di responsabilità dellInternet
Service Provider, del sysop da intendersi come il gestore del sistema
informatico, del proprietario delle infrastrutture di rete.
La carenza di tale dottrina è piuttosto
evidente: essa con notevole abilità, aggira il problema, ma non lo risolve, anzi non lo
affronta nemmeno.
Una terza dottrina soffermandosi sulla
definizione di Internet come procedimento di telecomunicazione a livello planetario,
ritiene che Internet comporti lavvento di unepoca nuova definita della "metapolitica",
poiché verrebbero superati gli attuali termini di riferimento politico quali lo Stato
nazionale, la sovranità limitata dal territorio (il cd. meta-territorio?), la definizione
dei confini e degli attributi di potere fra Stato e Stato etc.
Questa dottrina presenta per la verità gli
inconvenienti sia della prima che della seconda corrente dottrinaria, ma consapevole dei
propri limiti imposta il problema in termini molto generali senza entrare nello specifico,
per cui in realtà alla fine è forse la meno criticabile in quanto comunque sottolinea
una prospettiva piuttosto realistica di Internet.
Una quarta teoria sulla natura giuridica di
Internet si fonda prevalentemente sulla concezione anarchica e libertaria di Internet e
viene enunciata per la prima volta nella "Dichiarazione di indipendenza del
Cyberspazio" promulgata da John Perry Barlow a Davos, in Svizzera, l8
febbraio 1996.
Sostanzialmente, secondo questa teoria, Internet
è un Cyberspazio in cui: