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CODICE DELLORDINE DEI GIORNALISTI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998.
Testo integrale del codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati personali nellesercizio della professione giornalistica
deliberato dal Consiglio Nazionale dellOrdine dei Giornalisti e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 per disposizione del Garante per la protezione dei
dati personali, a termini dellart. 25 L. 31 dicembre 1996 n. 675.
Articolo 1 - Principi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il
diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza
autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del
diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione
di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni,
costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività
giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la
loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche
dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe
previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre l995 e dalla legge n. 675/96.
Articolo 2 - Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei
giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma
2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria
professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua
incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita
artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a
fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n.
675/96.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese
editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte
l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti
previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della
gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi
per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della
professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per
quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n.69/1963 e
dell'art. 13, comma 5 della legge n. 675/96.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al
perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Articolo 3 - Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di
cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto
di tecniche invasive.
Articolo 4 - Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezza, anche in conformità
al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Articolo 5 - Diritto all'informazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti,
sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il
giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel
rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri
soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di
addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Articolo 6 - Essenzialità dell'informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con
il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia
indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei
modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere
rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita
pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché
alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Articolo 7 - Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori
coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro
identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della
notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario
rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante
interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere
notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di
valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i
principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».
Articolo 8 - Tutela della dignità delle persone
1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica
immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità
della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza
sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di
polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di
detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò
sia necessario per segnalare abusi.
Articolo 9 - Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il
diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche,
sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Articolo 10 - Tutela della dignità delle persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona,
identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al
decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal
pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità
dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una
posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Articolo 11 - Tutela della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una
determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità
dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una
posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Articolo 12 - Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite
previsto dall'art. 24 della legge n. 675/96.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio
del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.
Articolo 13 - Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti
e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano
solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro. |
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