LA DOMANDA

Buongiorno, rivolgo una domanda all'Avv. de Grazia […omissis…] o a chi può aiutarmi; una mia cliente mi pone questo quesito:il dominio www.xxx.com è stato registrato dalla cliente che ha sempre pagato direttamente la tassa annuale. Invece le spese per la realizzazione e manutenzione del sito ospitato dal sopracitato dominio sono state pagate fino al 1999 da una seconda società.

Ora questa società, che è in liquidazione, non è più interessata ad avere questo sito, e perciò non vuole e non può pagare costi di questo genere.

La cliente vorrebbe prendere a suo carico la gestione di questo spazio web ed utilizzarlo come preferisce, é possibile?

E che tipo di documento bisogna compilare tra lei e la società per la cessione del sito?

UNA POSSIBILE RISPOSTA

Chiarisco innanzitutto in maniera molto semplice che un "sito" è composto da:

Uno spazio web che normalmente viene acquisito tramite un contratto di "hosting" ovvero di "housing" da chi fornisce tale tipo di servizio; ovviamente nello spazio web può praticamente essere immagazzinato un po' di tutto, immagini, video, suoni, il tutto collegato in maniera statica ovvero in maniera dinamica, cioè con pagine che vengano generate attraverso l'interrogazione di database.

Come è possibile intuire, mentre la gestione dei domini "non geografici" è affidata a delle società che pertanto operano in regime assolutamente contrattuale, i domini "geografici" sono in genere attribuiti da enti che spesso si atteggiano ovvero assumono l'aspetto e le funzioni di vere e proprie "Autorità indipendenti", in particolare per quanto concerne il nostro paese.

Queste autorità sono solite emanare delle "norme" che chi voglia avere un sito dovrebbe in qualche modo sottoscrivere; per esempio per quanto concerne l'Italia occorre notare come la c.d. "Registration Authority" (R.A.) in realtà tratti solamente con i soggetti che abbiano stipulato un contratto con essa, i c.d. "maintainer" (una particolare e qualificata categoria di provider), mentre in realtà la "famosa" lettera di assunzione di responsabilità (L.A.R.) che deve sottoscrivere chiunque voglia ottenere un sito .it, è sottoscritta da "titolare" del sito stesso.

Orbene, giuridicamente, il tutto è - praticamente - un "mostro" giuridico; infatti questo tipo di normativa può essere imposta soltanto qualora si consideri (come a mio modesto parere dovrebbe accadere) la R.A. come soggetto pubblico. In caso contrario il rapporto giuridico si instaura tra "titolare del sito" e "maintainer" da una parte, e "maintainer" ed R.A. dall'altra, quindi la lettera di assunzione di responsabilità viene inviata ad un soggetto giuridico che è "terzo" rispetto al rapporto fondamentale.

Se tale soggetto è di diritto privato (come la stessa R.A. afferma) allora si dice che la L.A.R. è "res inter alios acta", cioè un affare tra altri soggetti, con l'ulteriore conseguenza che - non potendo esistere praticamente rapporti se non in virtù di un contratto - la L.A.R. stessa è talmente infarcita di clausole vessatorie che ben difficilmente un giudice potrebbe applicare le norme in essa richiamate.

Se d'altra parte la R.A. è invece un soggetto di diritto pubblico (emanazione dell'Autorità per le garanzie per le Telecomunicazioni, posto che Internet è sicuramente un mezzo di comunicazione) allora potrebbe legittimamente emanare delle norme, anche se di livello secondario rispetto alla normativa statale.

Il 25 ottobre si è tenuto a Pisa l'assemblea nazionale degli iscritti al Consiglio della R.A.; la speranza è che si cominci a capire un po' meglio che tipo di soggetto giuridico sia la stessa R.A., insieme alla Naming Authority (N.A.) (soggetto che per adesso si auto definisce di diritto privato ma che di fatto emana le norme sulle quali si basa il comportamento della R.A.)

Per tornare alla domanda riportata in precedenza, proprio in base alla "normativa" emanata dalla N.A., il c.d. "nome a dominio" dal 15.12.1999 - essendo state modificate le regole di naming per quanto concerne l'Italia - (è stato infatti eliminato l'espresso divieto di esercitare qualsiasi tipo di diritto sui nomi a dominio) potrebbe essere oggetto di diritti dispositivi da parte del titolare.

Ma poiché lo stesso nome a dominio non viene "ceduto in proprietà" al titolare, ma piuttosto viene "dato in concessione" quasi come l'autorizzazione (leggi licenza) amministrativa, ritengo che non si possa parlare di "vendita di domini", ma piuttosto di cessione dei diritti sul nome a dominio (locazione, affitto azienda, etc.)

Ovviamente invece può essere ceduta l'intera attività che eventualmente sia "sotto" al nome a dominio stesso, come in qualsiasi altro caso analogo.

Quindi, la seconda società può ben decidere di pagare autonomamente e di gestire in proprio lo spazio web a suo tempo "di proprietà" della prima società; per poter legittimamente operare occorrerà trasferire l'attività ovvero, quanto meno, affidare la "gestione" della stessa al soggetto giuridico subentrante.

Avv. Luca-M. de Grazia