I problemi dei nomi a dominio
di Luca-M de Grazia

MARCHI - DIRITTO AUTORE
pubblicato su CWW - 16/05/2000

I PROBLEMI DEI NOMI A DOMINIO

Ho ricevuto la e-mail sotto riportata da un gentile lettore: mi sembra un ottimo spunto per riprendere ancora una volta l'analisi dei problemi sui domi a dominio.

Spettabile Avv. de Grazia e gentile redazione di CWW,

Vi scrivo perche' vorrei sapere il Vostro parere in merito a un "piccolo" inconveniente in cui sono incappato durante la registrazione del mio cognome come dominio IT della mia home-page.

Nell'estate del '99, dato che allora registrare un IT era troppo macchinoso, ho pensato di optare per un COM e ho registrato il mio cognome e dato vita all'indirizzo www.ravanelli.com . Mi sono ben guardato dal registrare un indirizzo che contenesse sia il nome che il cognome del mio ben piu' famoso omonimo, perche' non lo ritenevo giusto. Quindi, sebbene il mio sito sia dedicato anche a lui e ne ospiti una sorta di "fan club" virtuale, ho registrato solo quello di cui avevo diritto, ovvero il mio cognome, e l'ho messo a disposizione (in veste di Surname Community) di tutti gli altri Ravanelli della Rete.

Successivamente, visto il relativo snellimento delle pratiche per i domini IT, ho pensato di registrare anche ravanelli.it; tale dominio, pero', e' gia' stato "messo da parte" (digitando www.ravanelli.it sia accede a una deprimente pagina nera da "Undercostrunction"). Ho contattato gli attuali utilizzatori del sito, che mi hanno invitato a fare un'offerta per acquistare il sito, sebbene dichiarino che, all'atto della registrazione, non era loro intenzione rivenderlo.

Se non per rivenderlo successivamente a caro prezzo, cosa ha mosso questi individui ad acquistare un dominio che lasciano, in pratica, inutilizzato?

Naturalmente, avviero' la procedura di contestazione di tale dominio presso la RA Italiana e se ci sono altri miei omonimi in ascolto, li invito a fare lo stesso ;-)

Mi sembra che la e-mail inviata dal lettore ponga con chiarezza l'accento sulle problematiche sollevate dal fatto che non esista una chiara regolamentazione dei domain names, con particolare riferimento alla eventuale "prevalenza" di questo o quel diritto ovvero al valore da dare all'elemento temporale.

Fermo restando, a mio personale parere, che dovrebbero essere vietati sul web (così come lo sono nella vita "non web") gli atti meramente emulativi, cioè quelli posti in essere al solo fine di "disturbare" l'attività di altri soggetti.

Un piccolo inciso: come è possibile vedere spesso non occorrono nuove norme, perché gli strumenti legali e legislativi già esistono, come nel caso appena citato.

Come avevo già scritto, sarebbe un modo elegante di risolvere la questione costituire un consorzio, una associazione tra tutti i "Grand Hotel" e gestire in maniera associativa un sito-portale dei "Grand Hotel".

Tra l'altro è quello che il lettore ha fatto con il proprio sito, e potrebbe in molti casi essere davvero una soluzione elegante.

Per questo vorrei analizzare punto per punto la proposta pubblicata con il numero precedente, al fine di chiarire bene tutti i punti della stessa.

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Schema MODIFICATO di provvedimento legislativo recante "Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete".

Articolo 1.

Utilizzazione dei nomi a dominio

  1. E’ vietata l’utilizzazione di nomi a dominio, a chi non sia titolare o non ne possa disporre col consenso scritto di quest'ultimo, :

Punto principale: l'utilizzazione di un "nome a dominio" è subordinato al fatto che il soggetto che registra sia il "titolare" nella accezione più generale del termine ovvero abbia una delega (preferibilmente scritta) di quest'ultimo. In questo modo si può delegare la registrazione e la gestione del dominio e del quasi ovvio e conseguente contratto di hosting anche a terzi, ma questi dovranno avere titolo per operare.

  1. nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone, qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori;
  2.  

    Qui viene effettuata una prima precisazione: il divieto di cui al punto (1) è subordinato al fatto che si registri un "domain name" al solo scopo di recare pregiudizio ad altri soggetti giuridici ovvero al fine di sviare i consumatori; insomma si tenta di appropriarsi della notorietà altrui per poterla sfruttare a proprio vantaggio.

  3. nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno, qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori;
  4.  

    Stesso discorso di cui sopra ma con riferimento specifico ai segni distintivi tipici dell'azienda, come insegna e marchi.

    1. nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche, qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori;

    Anche qui il filo conduttore è sempre il medesimo; non è vietata l'utilizzazione della denominazione "Comune di Roma" oppure "Venezia on line", ma occorre che tale dominio sia collegato ad una qualche attività e che questa attività non tenti di spacciarsi per il sito istituzionale del Comune di Roma oppure del Carnevale di Venezia, solo per fare degli esempi chiari.

  5. nomi di genere, qualora siano utilizzati al solo scopo di trarne profitto tramite cessione, ovvero qualora siano utilizzati al solo scopo di recare un danno;
  6.  

    Posto che in linea di massima anche per la legge marchi i nomi di genere non possono essere oggetto di tutela se non a determinate condizioni, anche qui scatterebbe il divieto qualora l'attività sia solamente riconducibile al c.d. "domain grabbing", cioè alla registrazione " a tappeto" di nomi a dominio senza alcuna altra attività sui corrispondenti "hosting".

    In questo modo si scoraggerebbe tale pratica che è già illegale ma che spesso porta frutti solamente per una questione di lentezza della giustizia (tipicamente quella italiana, purtroppo).

    1. nomi tali da creare confusione o risultare comunque ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.

Qui viene semplicemente ribadito il principio, peraltro da tempo acquisito dalla giurisprudenza italiana, che non ha alcun rilievo il fatto che il "server" sia all'estero, oppure che il dominio non abbia suffisso ".it", oppure ancora che vengano utilizzate espressioni in lingua straniera.

Se il soggetto giuridico che agisce è italiano sarà soggetto alla legge italiana ovunque svolta attività, a maggior ragione se tale attività è svolta in forma d'impresa, a sua volta con sede in Italia.

Continuerò l'esame della proposta nelle prossime settimane.

Per eventuali commenti e/o adesioni alla proposta di legge: www.degrazia.it/infodirnet/domini/wwwboard.html

Luca-M de Grazia

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