Mai come questa volta
il titolo potrebbe essere adatto a chiarire quello che è successo per i c.d. "domain
names" su Internet.
Dopo le polemiche suscitate negli ultimi tempi da
varie azioni di "cybersquatting", ovvero di accaparramento domini, effettuate da
vari soggetti, anche a seguito della liberalizzazione della possibilità di trasferimento
dei nomi a dominio nelle regole dettate dalla R.A. italiana (www.nic.it),
il Governo ha deciso di varare un provvedimento che regoli
in qualche maniera tale aspetto della rete.
Vediamo di esaminare nel dettaglio tale
provvedimento, che - peraltro - non fa altro che precisare a livello normativo quanto già
da tempo la giurisprudenza e la dottrina più attenta al fenomeno avevano statuito.
Schema di provvedimento legislativo
recante "Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per
l'identificazione di domini Internet e servizi in rete".
Articolo 1.
Utilizzazione dei nomi a dominio
1. Per l'utilizzazione di nomi a dominio
è vietata, a chi non è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di
quest'ultimo, l'utilizzazione di:
Si tratta di una definizione direi scontata; da
vario tempo avevo espresso pubblicamente e sicuramente ero in buona compagnia -
lopinione che un freno alle azioni non sempre corrette di accaparramento domini
potesse derivare dal controllare se il soggetto richiedente "avesse titolo",
come si dice in gergo legalese, per richiedere tale registrazione.
Quanto stabilito dal comma sopra indicato vuol dire
che se un provider e/o maintaner richiederà la registrazione di un dominio senza avere
"dietro" lazienda ovvero il marchio collegati a tale dominio, non sarà
possibile effettuare la registrazione.
Si trattava di una norma di semplice buon senso che
poteva essere emanata direttamente dalla R.A. italiana, senza necessità di scomodare un
disegno di legge.
a. nomi identici o simili a quelli che identificano
persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;
b. nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri
segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno;
c. nomi che identificano istituzioni o cariche
pubbliche, enti pubblici o località geografiche;
d. nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne
profitto, tramite cessione, o per recare un danno;
e. nomi tali da creare confusione o risultare
ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.
Qui semplicemente vengono posti i principi generali
peraltro desunti da quello che la giurisprudenza aveva già stabilito per
poter effettuare la richiesta di registrazione; più esattamente, vengono stabiliti i
limiti dellutilizzazione.
2. Fermo restano ogni altro effetto
previsto dalle normative che tutelano i predetti nomi e segni, anche con riferimento al
trattamento dei dati personali, l'utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi di cui al
comma 1 costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione
dell'uso stesso e comporta il risarcimento del danno, nella misura minima di 30.000 euro.
La sentenza che accerta l'illecito o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome
dall'Anagrafe di cui all'articolo 2, ove già non disposta dall'Anagrafe medesima. Gli
atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di
cui al comma 1, sono nulli di diritto.
Nel secondo comma dellarticolo 1 vengono
richiamate espressamente le normative sui marchi e quella sui dati personali, e viene
stabilito "per legge" che leventuale risarcimento non potrà
essere inferiore a sessanta milioni di lire; non si tratta di una multa e/o
sanzione amministrativa, come pure è stato scritto, ma di una predeterminazione del
risarcimento del danno "minimo".
Leventuale sentenza che accerti la violazione
dovrà ordinare la cancellazione del nome a dominio dallAnagrafe; inoltre qualsiasi
atto dispositivo del nome a dominio il che vuol dire che tutti i contratti relativi
alle vendite, alle locazioni, agli affitti, alle licenze duso connesse a nomi
a dominio "illeciti", saranno radicalmente NULLI, e quindi privi di qualsiasi
effetto giuridico.
Il terzo comma dellart. 1 specifica che la
normativa ovviamente, direi si applica ai nomi a dominio ottenuti da
soggetti italiani anche presso altre Autorità che presiedano allassegnazione dei
nomi a dominio (per tutte; Internic ovvero Icann); quindi non si potrà sfuggire alla legge nemmeno
se si registrano domini .COM, .NET ovvero .ORG, tanto per citare i suffissi più famosi ed
utilizzati.
Articolo 2.
Anagrafe nazionale dei nomi a dominio
1. E' istituita l'Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio. Detta Anagrafe opera presso l'Istituto per le applicazioni
telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, salve successive disposizioni
sull'organizzazione dell'ente adottate in base alla normativa vigente.
2. La registrazione nell'Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio è effettuata con le modalità indicate dall'Anagrafe stessa
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1. Alla registrazione si provvede,
previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni ed accettazione da parte del
richiedente di una procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe medesima, per la
risoluzione delle eventuali controversie. La registrazione si perfeziona con la
comunicazione all'interessato dell'attribuzione del nome di identificazione del dominio.
In sede di prima applicazione, e salvo quanto previsto dal comma 3, sono inseriti
nell'anagrafe nazionale i nomi identificativi di dominio già registrati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Ove emerga, anche in occasione
della richiesta di registrazione di nome già registrato a favore di altro titolare, la
non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui al presente
decreto, l'Anagrafe ne dispone la cancellazione ancorché antecedente alla data di entrata
in vigore del decreto medesimo.
4. E' comunque disposta la
cancellazione del nome a dominio registrato presso l'Anagrafe di cui al comma 1, trascorsi
90 giorni dalla data della registrazione senza che ne sia seguita l'effettiva
utilizzazione.
5. I ricorsi avverso il rifiuto o
l'omissione di registrazione o contro gli atti dell'Anagrafe che, comunque, incidono sugli
effetti della registrazione medesima rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della
regione ove l'Anagrafe ha sede.
Nellart. 2 viene istituita lAnagrafe
Nazionale dei nomi, ovvero viene data una ufficialità a qualcosa che già esiste; infatti
presso la R.A. italiana lelenco
dei nomi a dominio, condizione tra laltro assolutamente indispensabile affinché
tutti questi "domini" possano essere raggiunti attraverso la rete. Forse infatti
è il caso di ricordare che il "nome a dominio" non è altro che la conversione
"in chiaro" di una serie di numeri che vengono gestiti dal c.d.
"D.N.S." (domain name service) che traduce tali numeri nei nomi a dominio
stessi. Per esempio, www.degrazia.it corrisponde a
193.70.50.105.
Mi sembrano degne di nota, salvo maggiori
approfondimenti, le disposizioni dei commi 3 e 4 dellart.2: cancellazione del
dominio dallanagrafe a seguito di richiesta effettuata dal soggetto
"titolare" del diritto ad utilizzare il nome a dominio; necessità di attivare
il dominio entro tre mesi dallassegnazione, disposizione questa tendente a bloccare
ulteriormente eventuali attività di accaparramento.
Ma quella che io ritengo di gran lunga più
importante è la norma contenuta nel 5° comma dellarticolo 2: il giudice competente
a decidere avverso tali questioni sarà il T.A.R. della Toscana, probabilmente come
giudice esclusivo anche in base al disposto della legge n.80/1998, che ha attribuito
giurisdizione piena ai Tar in varie materie, tra i quali i pubblici servizi.
Potrebbe essere il primo passo verso un corretto
inquadramento giuridico della R.A. e della N.A. italiane, le quali pur promanando i
propri poteri "tecnici" dalle organizzazioni sopranazionali che regolano il
funzionamento della rete (Icann per tutte) non possono essere trasposte in maniera
così semplice nellambito del diritto positivo italiano.
Poiché Internet è principalmente un mezzo di
comunicazione, e nel nostro paese i mezzi di comunicazione sono oggetto di particolare
attenzione da parte del legislatore, ne dovrebbe scaturire la logica conseguenza che la
materia dovrebbe essere attribuita, a mio modesto parere, allAutorità di Garanzie per le Telecomunicazioni, vista sia
lampiezza delle attribuzioni dellautorità effettuate dallart. 1 della
Legge n.249/97 e posto che sia lart. 5 del D.P.R. n.249/97 sia lart. 3 del
D.P.R. n.318/97 si parla proprio di servizio universale di telecomunicazioni, che altro
non è che la rete Internet (oltre al servizio di fonia vocale tradizionale).
Vedremo di seguire gli ulteriori sviluppi
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