TUTELA DELLE BANCHE DATI |
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>> Ultimo aggiornamento: 21/07/1999 << |
DIRITTO DAUTORE : un primo commento alla normativa sulla tutela delle banche dati |
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Una prima analisi della legge sulla tutela delle banche dati L'analisi che seguirà, operata una breve premessa sull'inquadramento delle normativa in esame, prenderà spunto dal dato testuale per trovare analogie e problemi che ad un primo esame possono porsi all'interprete, specialmente da un punti di vista pratico. °°°°°° Il D. L. del 6 maggio 1999 n. 169, in attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati va sostanzialmente a modificare alcuni articoli della legge del 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto dautore. La scelta è stata infatti, quella di ricondurre la tutela delle banche dati allinterno di un diritto già collaudato e sperimentato, come quello del diritto dautore, perché per contenuti e modalità è sembrato sicuramente quello più vicino e rispondente ai requisiti cercati. Ora, certamente è stato più comodo e sicuro operare una scelta del genere, ma dal punto di vista pratico ciò ha comportato dei problemi, come spesso accade quando si vuole "forzare" il dato testuale di una legge per ricomprendere categorie prima non inserite. Problemi sicuramente non insormontabili, ma ciò non toglie che sia molto sentita, soprattutto a livello europeo, la necessità di una normativa uniforme che tuteli le banche dati non soltanto sotto il profilo formale (ciò che fa la legge sul diritto dautore), ma anche sotto quello contenutistico. Infatti, si vedrà nel prosieguo come vi siano delle zone "grigie" che sembrano essere senza tutela o nelle quali la tutela rimane alquanto lacunosa, come esistono delle zone nelle quali la tutela potrebbe divenire addirittura eccessiva rispetto al bene da tutelare. La banca dati è definita dalla direttiva CE allart. 2 " una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo", essa è intesa, quindi come raccolta di notizie di ogni genere, collegabili, integrabili e costantemente aggiornate secondo una pluralità di criteri determinati. Ovviamente, a parere di chi scrive, nella definizione appena fornita rientrerebbe a pieno diritto anche una biblioteca, in quanto nella stessa si avrebbe 1) una raccolta di opere 2) indipendenti 3) metodicamente disposte 4) accessibili in altro modo. Certo però che ammettere che la "disposizione" dei libri in una biblioteca possa essere protetta dalle norme del diritto d'autore potrebbe apparire certamente eccessivo. La tutela accordata, quindi, non prende in considerazione tanto il contenuto quanto gli stessi criteri necessari al suo funzionamento; non soltanto, quindi, la raccolta vera e propria ( data base ) , ma anche e soprattutto i sistemi elettronici necessari per utilizzarla, come ad esempio, il sistema utilizzato per la presentazione dei dati, i sistemi di ricerca ecc. Proprio per questo aspetto si sono ricondotte le banche dati al diritto dautore, in quanto ciò che è rilevante è proprio il sistema utilizzato per gestire le informazioni raccolte. Non basta, infatti a costituire una banca dati la semplice disponibilità di informazioni, come ad esempio un semplice archivio cartaceo o magnetico che sia, in quanto quello che conta non è la quantità di dati raccolti, ma il sistema logico - strutturale secondo cui sono organizzati. Insomma, si vuole dare tutela alla organizzazione delle risorse, a prescindere dal contenuto della base di dati; in effetti sono parimenti tutelabili un programma di ricerca di ricette e quello che contiene le ultime scoperte della medicina in materia di lotta ai tumori. Limportante è che le informazioni siano immediatamente e facilmente reperibili da chi le consulta, e che vi sia la possibilità di effettuare le ricerche attraverso sistemi diversi; il pericolo insito in tale normativa è quello di andare a tutelare un semplice "indice", sia esso analitico ovvero sistematico. Quindi uno dei presupposti essenziali affinché possa esistere una banca dati è che i dati stessi possano essere reperiti attraverso più sistemi logici di ricerca, e quindi non attraverso un solo sistema (logico) di ricerca. Sicuramente occorrerà attendere l'opera chiarificatrice della giurisprudenza affinché molti dei dubbi sopra espressi possano essere fugati. D'altra parte ben poca materia viene offerta all'interprete, in quanto i pochi casi reperibili fanno precipuamente riferimento alla tutela della concorrenza sleale in relazione all'uso "non corretto" delle banche dati e soltanto in sporadici casi pongono in termini molto generali il concetto stesso di banca dati. Ed infatti (tratto da Foto Italiano Cd-Rom Zanichelli 1998): La banca dati consistente in un elenco informatizzato dei potenziali clienti costituisce un quid dotato di autonomo ed originale contenuto, sia per il fatto oggettivo della raccolta, sia per la successiva informatizzazione (nella specie, è stato ritenuto atto di concorrenza sleale l'uso di una banca dati che conteneva nominativi dei potenziali clienti forniti ed informatizzati dall'ex amministratore unico e socio della impresa concorrente). Tribunale di Genova, 19-06-1993 Soc. B. N. Marconi Soc. litografia Marchi & Marchi, in Foro it., 1994, I, 2559, n. CHIAROLLA ed in Dir. informazione e informatica, 1993, 1117 Uno dei caratteri fondamentali è proprio loriginalità del sistema attraverso cui i dati sono raccolti ed organizzati e ciò spiega il perché la tutela delle banche dati sia stata inserita nella legge che ruota proprio attorno a quel requisito, ossia la legge sul diritto dautore. La banca dati, infatti, per poter costituire oggetto di diritto deve essere originale, occorre cioè che il creatore attraverso la scelta o la disposizione del contenuto abbia dato vita ad unopera dellingegno di carattere creativo. Ancora (tratto da Foto Italiano Cd-Rom Zanichelli 1998): Nel diritto francese, i titoli degli articoli di un giornale, in quanto originali, godono della stessa tutela riservata all'opera collettiva ch'essi annunciano (nella specie, è stata ritenuta illecita la riproduzione non autorizzata, in un indice della stampa francese edito sulla base di una banca dati da una società canadese, Microfor, dei titoli degli articoli di "Le Monde" e "Le Monde Diplomatique", giudicati originali nell'insieme per il loro carattere sobrio, condensato e, tuttavia, esplicito). - Cour d'appel Parigi, 18-12-1985 Soc. Microfor Soc. Le Monde in Foro it., 1987, IV, 358, n. PARDOLESI Anche se applicare tali criteri alla situazione italiana sembrerebbe quanto meno azzardato. Il D. L. - infatti - fa rientrare nella protezione della L. sul diritto dautore anche le banche - dati, ma a questo proposito - come già evidenziato in precedenza - si pone il problema di come intendere il requisito fondamentale di tale legge, ossia quello dalla originalità; infatti si afferma testualmente che: "sono altresì protette.....le banche - dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dellautore". Ora dal momento che non costituisce banca - dati la semplice inserzione su un nastro magnetico di dati, ovvero, conseguentemente, la semplice immissioni di dati in un archivio magnetico (leggi hard disk ovvero sito web), essendo necessario che questi siano trattati da un programma ad hoc, necessariamente originale, non è forse superfluo questo requisito essendo carattere specifico ed ineliminabile delle banche - dati? Cosa vuol dire "scelta dell'autore"? E' possibile che un concetto giuridico possa essere compiutamente esteso soltanto con la partecipazione dell'utente finale? In altre parole, è possibile che il concetto di banca dati possa essere integrato non a livello legislativo ma con la partecipazione del soggetto che "costruisce" tale banca dati? A prima vista sembrerebbe di no, in quanto, in questo modo, si verrebbe ad attribuire al soggetto stesso una funzione tipica del legislatore e si avrebbe, inoltre, una diversità di trattamento - anche in sede penale - a seconda che il soggetto "creatore" abbia definito o meno una entità come "banca dati". Posto anche che il concetto sopra esteso debba essere seguito, quali sarebbero allora le banche - dati che esulano dalla protezione? Praticamente nessuna, poiché in ultima analisi spetterebbe al "creatore" dare la qualificazione di "banca dati", con buona pace del criterio di "originalità" e "novità" che invece dovrebbero essere concetti univoci e determinati per legge e, solo in un secondo momento, dalla giurisprudenza. Come si configura il diritto dautore con specifico riferimento alle banche - dati? Presenta qualche particolarità o la protezione deve essere intesa come accordata solo al programma in quanto tale che consente il trattamento dei dati? Ora secondo lart. 1 della legge 169/99 non necessariamente la costituzione di una banca dati è di per sé protetta, come a sé stante, se è priva di una particolare originalità nella scelta o nella disposizione del materiale, in quanto non può essere considerata "opera intellettuale".. "del suo autore". Ma anche a questo proposito è bene fare una puntualizzazione: dal momento che la maggior parte delle volte sono gli stessi programmi ad analizzare i dati immessi nella banca dati e a trattarli e a modificarli, quello che andrebbe tutelato dovrebbe essere, a rigore, il programma (operativo) adoperato e non la banca dati . Infatti se non si fa riferimento alla legislazione sulla protezione del software, si rischia di non focalizzare lattenzione su aspetti importanti, come ad esempio il grado di originalità richiesto perché un programma si differenzi dallaltro e venga definito nuovo ecc. Questo infatti sembra, perlomeno a parere di chi scrive, il punto fondamentale del discorso: una banca dati per essere tutelata dal diritto dautore deve essere originale, ma per determinarne loriginalità e il grado minimo richiesto si deve per forza fare riferimento alla legge sul diritto dautore la quale a sua volta rimanda alla disciplina della tutelabilità del software. Non sembrano un po tanti questi continui rinvii alle varie disposizioni? Inoltre, quali sono allora le banche dati che rimangono fuori in quanto considerate come semplici raccolte di dati? E queste come sono disciplinate? In questa fase di prima applicazione della legge occorrerà senz'altro fare riferimento a quanto la dottrina ha espresso in sede di commento alla Direttiva CEE, e pertanto:
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