Nomi a dominio, marchi e tutela del nome: un po' di chiarezza e qualche proposta.

Avvertenza:

Sia il testo dell'articolo sia il testo della proposta di legge sotto riportata saranno suscettibili di modificazioni nel corso del tempo; saranno infatti inserite le proposte ritenute più interessanti.

Dopo aver analizzato il DDL "Passigli" che cercava di "mettere ordine" nella materia dei c.d. "domain name", forse può essere opportuno chiarire alcuni aspetti fondamentali della questione.

Il "domain name", come tutti sappiamo, non è altro che la "traduzione" in chiaro di un numero, l'indirizzo di Internet Protocol (I.P.) che identifica in maniera univoca un sito web nella rete Internet.

Poiché ovviamente è più semplice per le persone ricordare un nome piuttosto che un numero, viene operata questa conversione tra l'indirizzo numerico e quello alfabetico - alfanumerico.

Il problema - sempre che di problema si tratti - nasce nel momento in cui un soggetto decida di realizzare qualcosa sul web; la rilevanza potenzialmente mondiale della rete pone dei problemi che sino ad ora era praticamente sopiti proprio perché si ponevano di solito in ambito più limitato.

La eventuale tutela del nome a dominio può infatti andare ad incidere sia sulla tutela dei c.d. "segni distintivi" di una azienda (ditta, insegna e marchio), sia con la tutela del nome e dei suoi derivati, prevista dallo stesso codice civile; d'altra parte pone dei seri problemi anche per quanto concerne altri rapporti giuridici legati al concetto di "territorialità", come per esempio quello dei rappresentanti o dei concessionari.

E' infatti di tutta evidenza come un patto di esclusiva possa agevolmente essere aggirato dalla casa madre, per esempio, ponendo direttamente in vendita i beni e/o servizi prodotti attraverso il proprio sito web, ed entrando così in concorrenza diretta con la propria rete di concessionari.

Chiariti questi punti fondamentali, occorrerebbe forse chiarire legislativamente (ovvero rimettere chiaramente - sempre da un punto di vista legislativo - a chi dovrà applicare la legge) quale diritto prevalga tra i due sopra menzionati, e cioè se in caso di scontro sul diritto ad usare un "domain name" debba prevalere in linea di principio il diritto al nome (tra l'altro costituzionalmente garantito) ovvero il diritto all'uso del marchio (garantito anch'esso ma in via mediata attraverso la tutela dell'iniziativa economica).

Naturalmente ciò servirebbe ad evitare interpretazioni contrastanti, magari corrette da un punto di vista giuridico ma spesso difficili da comprendere per i non addetti ai lavori.

Segnalo il fatto che i giudici italiani si sono già espressi sul punto (un tale aveva citato in giudizio la Telecom per la campagna del noto telefono di tipo DECT [n.d.a.: Fido] , sostenendo la prevalenza del diritto al nome su quello all'uso del marchio, regolarmente registrato), risolvendo il caso in maniera favorevole all'azienda, anche se non si trattava nel caso di specie di un sito Internet.

In sostanza la decisione del Tribunale di Torino affermava che il riferimento al concetto di "amico fidato", al migliore amico dell'uomo nella campagna pubblicitaria, potesse portare ad escludere una eventuale possibilità di confusione con il cognome del "malcapitato".

Tale decisione a mio parere è fondamentalmente corretta, ma sicuramente il problema potrebbe essere acuito nel momento in cui quel signore avesse voluto utilizzare il proprio cognome per registrare un sito, magari di natura assolutamente personale.

E se magari in un secondo tempo avesse voluto sviluppare una propria attività tramite tale sito? La domanda fondamentale è: l'utilizzazione di fatto di un marchio attraverso un sito web può costituire diritto all'uso di tale marchio?

E come ci si deve regolare nel caso di marchi registrati in "classi" diverse (le 42 classi nelle quali un marchio può essere registrato sono consultabili presso il sito del Ministero dell'Industria)? Per spiegarmi, cosa succede ed in che modo viene regolata la registrazione del "domain name" legato al nome "Ferrari", posto che si tratta di un cognome abbastanza comune e che quanto meno due aziende avranno registrato nelle rispettive classi il proprio marchio (oltre l'ovvio riferimento alla rossa nazionale, occorre non dimenticare che anche con lo spumante spesso si festeggiano le vittorie)?

Probabilmente il principio da seguire dovrebbe essere quello del "first in, firt out"; in pratica, chi prima arriva (solo nel caso di marchi registrati) primo alloggia.

Ma se, tornando all'esempio di prima, io mi chiamo "Ferrari", utilizzo il sito web esclusivamente per uso personale, potrebbe la casa automobilistica pretendere l'uso del "domain name" in virtù dell'estensione della tutela del marchio allo stesso "domain name"?

Oppure basti pensare alla miriade di "Hotel Excelsior" oppure di "Pizzeria Vesuvio" che esistono in Italia; attualmente tutti convivono tranquillamente, magari essendo rinomati nei rispettivi ambiti territoriali. Cosa succederebbe se tutti insieme decidessero di aprire il proprio sito e chiedessero la registrazione del "domain name"? Come qualcuno ha suggerito, sarebbe un modo elegante di risolvere la questione costituire un consorzio, una associazione tra le "Pizzerie Vesuvio" e gestire in maniera associativa un sito-portale delle "Pizzerie Vesuvio". Ma a parte questa simpatica provocazione, il problema giuridico rimane in piedi.

E' questo il motivo per cui avevo scritto che il DDL citato poteva avere delle buone intenzioni, però espresse male; una più corretta scrittura dello stesso, come per esempio quella riportata qui di seguito, avrebbe potuto evitare l'ondata di critiche sollevata.

Da ultimo, potrebbe essere auspicabile la risoluzione di queste dispute mediante un arbitrato di diritto, svolto però in maniera totalmente telematica; infatti in linea di massima le questioni relative a questo tipo di problemi possono essere risolte mediante l'analisi di documenti tranquillamente trasmissibili attraverso la rete, con ovvia diminuzione di  tempi ed anche di costi.

Avv. Luca-M. de Grazia


Schema MODIFICATO di provvedimento legislativo recante "Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete".

Articolo 1.

Utilizzazione dei nomi a dominio

  1. E’ vietata l’utilizzazione di nomi a dominio, a chi non sia titolare o non ne possa disporre col consenso scritto di quest'ultimo, :
    1. nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone, qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori;
    2. nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno, qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori;
    3. nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche, qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori;
    4. nomi di genere, qualora siano utilizzati al solo scopo di trarne profitto tramite cessione, ovvero qualora siano utilizzati al solo scopo di recare un danno;
    5. nomi tali da creare confusione o risultare comunque ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.
  1. Resta fermo ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i predetti nomi e segni, anche con riferimento al trattamento dei dati personali
  2. L'utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi di cui al comma 1 costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione dell'uso stesso e comporta il risarcimento del danno.
  3. La sentenza che accerta l'illecito ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe di cui all'articolo 2, ove già non disposta dall'Anagrafe medesima a seguito di provvedimento motivato.
  4. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti da soggetti giuridici italiani svolgenti la propria attività nel territorio dello Stato.
  6. La valutazione delle preminenza della tutela del diritto al nome sulla tutela dei segni distintivi e viceversa è rimessa, secondo il disposto delle leggi vigenti, al giudice di cui al comma 9 dell’articolo 2.

Articolo 2.

Anagrafe nazionale dei nomi a dominio

  1. Il registro dei nomi a dominio italiani esistente presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, salve successive disposizioni sull'organizzazione dell'ente adottate in base alla normativa vigente, viene considerata come Anagrafe nazionale dei nomi a dominio.
  2. La registrazione nell'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio è effettuata con le modalità indicate dall'Anagrafe sulla base delle normative internazionali che attribuiscono tali poteri di registrazione alla stessa e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, si procede alla registrazione secondo il protocollo di ricezione delle richieste; saranno pubblicate a cura dell'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche le regole per la tenuta di detto protocollo, atte ad assicurare l’integrazione delle diverse fonti di ricezione delle richieste.
  4. Alla registrazione si provvede, previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni da parte dell’Anagrafe medesima, entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta di registrazione. Il decorso del termine senza alcuna risposta negativa espressa equivale ad accettazione della registrazione.
  5. La registrazione si perfeziona con la comunicazione all'interessato dell'attribuzione del nome di identificazione del dominio. In sede di prima applicazione, e salvo quanto previsto dal comma 2, sono inseriti nell'anagrafe nazionale i nomi identificativi di dominio già registrati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Ove emerga, anche in occasione della richiesta di registrazione di nome già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui al presente decreto, l'Anagrafe ne può disporre con provvedimento motivato la cancellazione ancorché antecedente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, dopo aver previamente ascoltato le ragioni delle parti in causa.
  7. E' possibile disporre - salvo che l’iscrizione sia antecedente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo - e solo su istanza motivata della parte direttamente interessata, la cancellazione del nome a dominio registrato presso l'Anagrafe di cui al comma 1, qualora siano trascorsi 90 giorni dalla data della registrazione senza che ne sia seguita l'effettiva utilizzazione attraverso l’attivazione di qualsivoglia attività sul sito stesso, con provvedimento motivato dopo aver previamente ascoltato le ragioni delle parti in causa.
  8. Il procedimento innanzi all’Anagrafe di cui ai precedenti commi deve rispettare i principi del contraddittorio propri dell’ordinamento giuridico.
  9. I ricorsi avverso il rifiuto o l'omissione di registrazione o contro gli atti dell'Anagrafe che, comunque, incidono sugli effetti della registrazione medesima rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex artt. 32, 33 e 34 Legge n.80/1998. Essi devono essere proposti a pena di inammissibilità innanzi al tribunale amministrativo della regione ove l'Anagrafe ha sede. Tutti i termini previsti dalle leggi vigenti sono ridotti alla metà.

Inserite qui di seguito i vostri commenti e le vostre proposte; i dati personali acquisiti attraverso la "form"  sotto riportata saranno utilizzati e potranno essere diffusi e/o raccolti a fini statistici, in forma anonima, a giornali ed associazioni nazionali. Con l'invio della form sotto riportata consento che vengano trattati, nell'ambito della iniziativa sopra riportata, i miei dati personali. Eventuali espressioni sconvenienti ed offensive saranno segnalate alle Autorità competenti per i provvedimenti del caso.

Re: traduzione da italiano a giapponese e cinese


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Inviato da: Angela il December 19, 2001 at 13:59:47:

In risposta a: Re: traduzione da italiano a giapponese e cinese
Inviato da nico il July 03, 2001 at 19:03:13:

: : : : Vorrei sapere le lettere dell' alfabeto
: : cinese
: : : e
: : : : dell' alfabeto giapponese dalla A alla Z.
: : : : Grazie.................................

: vorrei sapere le lettere dell'alfabeto cinese e
: giapponese dalla a alla z. grazie mille




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