Professione forense e reti informatiche, un
binomio apparentemente sottovalutato e che al contrario vive in questi ultimi scampoli del
99 uno sviluppo senza precedenti.
Internet, la rete delle reti, è il nuovo orizzonte verso cui
tanti colleghi in tutta Italia si stanno spingendo per promuovere la propria immagine,
stringendo nel contempo proficui scambi on line ad alta velocità. E immensa,
lofferta di informazioni a carattere giuridico che permea il web.
Norme, sentenze, dottrina, articoli giuridici, ma anche news-group
e mailing-list in cui è possibile dialogare, praticamene in tempo reale con
colleghi di ogni parte dItalia e del mondo.
Non sono solo i rapporti tra operatori del diritto a venire
rivoluzionati dalle nuove tecnologie della comunicazione, ma le stesse relazioni con il
cliente rischiano di assumere modalità completamente diverse dalle attuali.
Allindispensabile contatto diretto e personale con il
professionista si affianca, infatti un nuovo modo di soddisfare le richieste del pubblico:
pareri e consulenze telematiche. Numerosi gli esempi di questa nuova evoluzione della
professione, e studi legali di tutta Italia stanno attrezzando propri siti web per
soddisfare on line oltre alle richieste dei colleghi (domiciliazioni, pareri),
anche e soprattutto quelle dei clienti, con consulenze legali via modem e successiva
trasmissione della relativa parcella sempre attraverso la rete. Tale modalità, svolta con
lapplicazione delle tariffe professionali previste dal D.M. 5 ottobre 1994 n. 585,
risulterà del tutto valida ai fini fiscali ai sensi della Ris. Min. 28/5/97 n. 132/e che
ne ha consacrato la legittimità.
Allormai vetusta casella di posta elettronica dove era possibile
scambiarsi solo messaggi, si affiancano dunque siti sempre più accurati di professionisti
del diritto che non intendono rimanere esclusi da questa rivoluzione informatica.
Labbattimento delle barriere territoriali causato
dallevoluzione della tecnologia telematica, permette oggi al legale di ampliare la
propria clientela, potenzialmente a tutto lambito nazionale ed oltre, al costo di
una semplice telefonata urbana.
Ma come tutte le innovazioni troppo radicali ed improvvise, alla
tumultuosa crescita degli avvocati on-line fa da riscontro la necessità di una
regolamentazione del fenomeno da parte dei diversi Consigli degli Ordini locali e
Nazionale, onde evitare i rischi di dissimulate violazioni del divieto di pubblicità
stabilito dagli artt. 17 e 18 del Codice Deontologico, se non addirittura di vere e
proprie truffe ai danni degli utenti da parte di falsi legali.
Un pericolo concreto se si considera come lassoluta mancanza di
controlli su internet comporti la possibilità per chiunque di crearsi qualifiche
fittizie offrendone i relativi servizi.
Allo stato tuttavia lOrdine Nazionale degli Avvocati non ha
ancora ritenuto di dover intervenire dettando regole certe per tutelare i colleghi che
intendono ampliare la loro attività di studio attraverso la rete. In mancanza di
qualsivoglia normativa, del resto improponibile, adeguata a regolare il fenomeno internet,
lunico precedente in materia per gli operatori del diritto resta il parere del
Consiglio dellOrdine di Milano del 3 febbraio 1997, intervenuto specificamente
sullargomento, fissando alcune importanti regole di massima per linserimento
del professionista forense sulla cosiddetta rete delle reti.
Una delibera che, purtroppo, non ha trovato seguito in altri Consigli,
forse ancora troppo insensibili a problematiche che travalicano il tradizionale
svolgimento della attività forense. La categoria sembra tuttavia aver dato una buona
prova di autoregolamentazione, ad eccezione di qualche caso isolato, la maggior parte dei
colleghi di tutta Italia presenti sul web si è subito adeguata al dettato del
Consiglio dellOrdine di Milano.
Nel merito il parere del 1997 consente linserimento
delliscritto allOrdine su internet attraverso la dicitura del proprio
studio, (con lindicazione degli eventuali membri dello stesso, degli studi seguiti,
delle eventuali cariche universitarie, delle pubblicazioni effettuate, e delle
collaborazioni a riviste specializzate).
Un divieto assoluto è fatto, invece, circa la menzione dei propri
clienti (anche in presenza di loro eventuale accordo preventivo). Infine, quanto alla
diffusione in rete delle proprie competenze specifiche, il Consiglio dellOrdine di
Milano ha stabilito che i colleghi debbano limitarsi ad indicare i rami di operatività
professionale con riferimento alle principali branche del diritto, quali consacrate dalla
prassi e dalle discipline universitarie, astenendosi da ogni elencazione diffusa, che
avrebbe una funzione reclamizzante, come tale ritenuta non compatibile col decoro e con la
dignità, proprie della nostra professione; così come non viene assolutamente consentito
promettere consultazioni o pareri gratuiti.
E questultima disposizione a segnare un passaggio epocale
per la professione forense, permettendo implicitamente, lofferta di servizi in rete.
Pur nellinquietudine di un nuovo che avanza prepotentemente,
destando non poche incertezze giuridiche, gli operatori del diritto rimangono ad oggi i
primi professionisti in Italia a poter partecipare da protagonisti al cosiddetto e-commerce,
ultima frontiera della produzione di beni e servizi nel nuovo secolo del villaggio
globale.
Francesco Luongo
N.B.: L'articolo sopra esteso è stato scritto prima
dell'approvazione della modifica dell'art.17 del Codice Deontologico Forense