Avvocati ed internet

Istruzioni per l’uso

Professione forense e reti informatiche, un binomio apparentemente sottovalutato e che al contrario vive in questi ultimi scampoli del ’99 uno sviluppo senza precedenti.

Internet, la rete delle reti, è il nuovo orizzonte verso cui tanti colleghi in tutta Italia si stanno spingendo per promuovere la propria immagine, stringendo nel contempo proficui scambi on line ad alta velocità. E’ immensa, l’offerta di informazioni a carattere giuridico che permea il web.

Norme, sentenze, dottrina, articoli giuridici, ma anche news-group e mailing-list in cui è possibile dialogare, praticamene in tempo reale con colleghi di ogni parte d’Italia e del mondo.

Non sono solo i rapporti tra operatori del diritto a venire rivoluzionati dalle nuove tecnologie della comunicazione, ma le stesse relazioni con il cliente rischiano di assumere modalità completamente diverse dalle attuali.

All’indispensabile contatto diretto e personale con il professionista si affianca, infatti un nuovo modo di soddisfare le richieste del pubblico: pareri e consulenze telematiche. Numerosi gli esempi di questa nuova evoluzione della professione, e studi legali di tutta Italia stanno attrezzando propri siti web per soddisfare on line oltre alle richieste dei colleghi (domiciliazioni, pareri), anche e soprattutto quelle dei clienti, con consulenze legali via modem e successiva trasmissione della relativa parcella sempre attraverso la rete. Tale modalità, svolta con l’applicazione delle tariffe professionali previste dal D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, risulterà del tutto valida ai fini fiscali ai sensi della Ris. Min. 28/5/97 n. 132/e che ne ha consacrato la legittimità.

All’ormai vetusta casella di posta elettronica dove era possibile scambiarsi solo messaggi, si affiancano dunque siti sempre più accurati di professionisti del diritto che non intendono rimanere esclusi da questa rivoluzione informatica.

L’abbattimento delle barriere territoriali causato dall’evoluzione della tecnologia telematica, permette oggi al legale di ampliare la propria clientela, potenzialmente a tutto l’ambito nazionale ed oltre, al costo di una semplice telefonata urbana.

Ma come tutte le innovazioni troppo radicali ed improvvise, alla tumultuosa crescita degli avvocati on-line fa da riscontro la necessità di una regolamentazione del fenomeno da parte dei diversi Consigli degli Ordini locali e Nazionale, onde evitare i rischi di dissimulate violazioni del divieto di pubblicità stabilito dagli artt. 17 e 18 del Codice Deontologico, se non addirittura di vere e proprie truffe ai danni degli utenti da parte di falsi legali.

Un pericolo concreto se si considera come l’assoluta mancanza di controlli su internet comporti la possibilità per chiunque di crearsi qualifiche fittizie offrendone i relativi servizi.

Allo stato tuttavia l’Ordine Nazionale degli Avvocati non ha ancora ritenuto di dover intervenire dettando regole certe per tutelare i colleghi che intendono ampliare la loro attività di studio attraverso la rete. In mancanza di qualsivoglia normativa, del resto improponibile, adeguata a regolare il fenomeno internet, l’unico precedente in materia per gli operatori del diritto resta il parere del Consiglio dell’Ordine di Milano del 3 febbraio 1997, intervenuto specificamente sull’argomento, fissando alcune importanti regole di massima per l’inserimento del professionista forense sulla cosiddetta rete delle reti.

Una delibera che, purtroppo, non ha trovato seguito in altri Consigli, forse ancora troppo insensibili a problematiche che travalicano il tradizionale svolgimento della attività forense. La categoria sembra tuttavia aver dato una buona prova di autoregolamentazione, ad eccezione di qualche caso isolato, la maggior parte dei colleghi di tutta Italia presenti sul web si è subito adeguata al dettato del Consiglio dell’Ordine di Milano.

Nel merito il parere del 1997 consente l’inserimento dell’iscritto all’Ordine su internet attraverso la dicitura del proprio studio, (con l’indicazione degli eventuali membri dello stesso, degli studi seguiti, delle eventuali cariche universitarie, delle pubblicazioni effettuate, e delle collaborazioni a riviste specializzate).

Un divieto assoluto è fatto, invece, circa la menzione dei propri clienti (anche in presenza di loro eventuale accordo preventivo). Infine, quanto alla diffusione in rete delle proprie competenze specifiche, il Consiglio dell’Ordine di Milano ha stabilito che i colleghi debbano limitarsi ad indicare i rami di operatività professionale con riferimento alle principali branche del diritto, quali consacrate dalla prassi e dalle discipline universitarie, astenendosi da ogni elencazione diffusa, che avrebbe una funzione reclamizzante, come tale ritenuta non compatibile col decoro e con la dignità, proprie della nostra professione; così come non viene assolutamente consentito promettere consultazioni o pareri gratuiti.

E’ quest’ultima disposizione a segnare un passaggio epocale per la professione forense, permettendo implicitamente, l’offerta di servizi in rete.

Pur nell’inquietudine di un nuovo che avanza prepotentemente, destando non poche incertezze giuridiche, gli operatori del diritto rimangono ad oggi i primi professionisti in Italia a poter partecipare da protagonisti al cosiddetto e-commerce, ultima frontiera della produzione di beni e servizi nel nuovo secolo del villaggio globale.

Francesco Luongo

N.B.: L'articolo sopra esteso è stato scritto prima dell'approvazione della modifica dell'art.17 del Codice Deontologico Forense